Roma, 22 feb – L’idea che la Costituzione italiana vigente del 1948 sia “antifascista” in senso essenziale, come se l’antifascismo ne costituisse la sostanza teoretica e la chiave unificante, appartiene più alla sfera delle narrazioni identitarie che a quella dell’analisi del fondamento.
Un atto di purificazione storica
In questa narrazione, l’ordinamento si presenta come generato da un atto di purificazione storica. Nel quale il rigetto di un’esperienza politica determinata verrebbe elevato a criterio permanente del giusto. Così che la legittimità del presente risulterebbe garantita dalla sola contrapposizione al passato. È una costruzione tipicamente moderna, perché sostituisce al problema del vero il problema dell’origine e converte la domanda sul fine della comunità in una genealogia della sua nascita.
Ciò che conta non è più la misura oggettiva del bene comune, bensì l’evento da cui si pretende di derivare. E l’evento, una volta sacralizzato, diventa fonte di significato, quasi fosse capace di produrre da sé un ordine normativo. Questo slittamento è ancora più evidente se si considera il sottofondo concettuale che rende possibile la metamorfosi dell’antifascismo da memoria politica a presunta essenza giuridica. Ovvero la centralità della sovranità come luogo ultimo della decisione e la fiducia, insieme operativa e inquieta, nella capacità della modernità di auto-fondarsi.
La fondazione negativa dell’antifascimo
Quando la sovranità, in quanto potere di porre la norma, pretende di sostituirsi alla ragione del diritto, la Costituzione tende a essere interpretata come un atto di volontà storica che crea valore mentre istituisce forma. Così la sua autorità appare allora dipendere più dalla forza simbolica di un “mai più” che dalla consonanza con una giustizia anteriore alla decisione.
In tale orizzonte, l’antifascismo diventa un dispositivo di fondazione negativa. Non dice che cosa l’ordine debba essere. Indica ciò che non deve ritornare, e trasforma la negazione in criterio di identità. Una comunità politica, però, non vive a lungo di un criterio negativo senza pagare un prezzo.
Laddove manca una misura sostanziale condivisa, la forma tende a saturarsi di procedura, la procedura tende a diventare autosufficiente, e l’orizzonte del giusto si appanna fino a coincidere con il lecito, ossia con ciò che la dinamica dei poteri riesce di volta in volta a produrre.
La XII disposizione transitoria della Costituzione
La prova testuale decisiva, contro l’assolutizzazione “antifascista”, è paradossalmente l’unico punto in cui il riferimento al fascismo si presenta in modo inequivoco. Cioè la XII disposizione transitoria e finale, che recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Qui emerge con nettezza che l’oggetto del divieto non è una categoria metastorica, né un’idea astratta. Bensì un episodio storico preciso, identificato attraverso la figura del “disciolto partito fascista”. Il divieto si configura come clausola di autodifesa dell’ordinamento in rapporto a una concreta possibilità di ritorno organizzativo.
Proprio perché è così determinata, questa disposizione non può diventare, senza salto logico, l’anima complessiva della Costituzione. E non può neppure essere trasformata in una chiave onnicomprensiva capace di risolvere ogni tensione interna del testo.
Un contenuto protettivo
Il suo contenuto è di natura protettiva, non costitutiva di una filosofia integrale dell’ordine repubblicano. La sua collocazione tra le disposizioni transitorie e finali segnala la relazione strettissima con la contingenza storica dell’immediato dopoguerra, anche quando gli effetti non si esauriscono in un breve tempo. L’attuazione legislativa conferma questa natura. Le “norme di attuazione” individuano la riorganizzazione non come mera etichetta, quanto come perseguimento di finalità antidemocratiche e impiego di metodi che riproducono, nella sostanza, il tratto del partito disciolto.
Anche la giurisprudenza costituzionale, nel legittimare i reati collegati all’apologia o alle manifestazioni usuali, li ha ricondotti alla logica del pericolo di riorganizzazione. Chiarendo che il punto non è punire un’opinione in quanto tale, bensì impedire che certe condotte operino come stimolo o incubazione di una ricostituzione in senso sostanziale.
Questa linea, letta con rigore, conduce a una conclusione che vale più della polemica. L’ordinamento, almeno sul piano del suo dato normativo essenziale, non vieta una “metafisica fascista” come puro contenuto mentale. Vieta invece la ricostituzione del partito disciolto e ciò che, per struttura e capacità diffusiva, ne riproduce la funzione antidemocratica.
Il fascismo come evento storico e politico
Il fascismo, qui, è trattato come evento storico-politico dotato di una forma organizzativa e di una vocazione a negare il pluralismo, non come semplice parola da bandire. Da questo punto si comprende anche, con la necessaria precisione, il tema del nome e dell’adesione. L’ordinamento colpisce la “riorganizzazione” e le condotte che la alimentano. Non una denominazione in sé considerata e la stessa elaborazione giurisprudenziale tende a richiedere un accertamento di idoneità offensiva. Cioè un nesso con la messa in pericolo dell’assetto democratico, non la mera presenza di simboli o parole slegate da tale pericolo.
Ne segue che, sul piano puramente logico-giuridico, l’adozione della parola “fascista” come autodefinizione non coincide automaticamente con la violazione della XII disposizione. Perché ciò che rileva è la sostanza dell’azione collettiva, la finalità perseguita, i metodi impiegati e la capacità concreta di riorganizzare ciò che la Costituzione ha inteso impedire.
La prudenza, tuttavia, è d’obbligo: proprio perché il sistema guarda alla sostanza, un gruppo che si proclami fascista e, nello stesso tempo, dichiari adesione ai principi democratici si troverà inevitabilmente esposto a una verifica severa della coerenza tra dichiarazioni e prassi, poiché l’autoqualificazione può diventare indizio, non prova, di un orientamento verso modelli storicamente incompatibili con la democrazia pluralista.
Parola e pratica organizzativa
In altri termini, non è la parola che di per sé fonda l’illiceità. È la parola quando si salda a una pratica organizzativa e propagandistica idonea a riprodurre, anche in forme mutate, l’antidemocratico che la XII disposizione mira a neutralizzare.
Il punto teoretico resta più profondo e tocca la struttura “anfibia” del costituzionalismo del dopoguerra. Un testo che nasce nel tentativo di comporre visioni incompatibili e che assume la sovranità democratica come luogo di mediazione, tende a vivere di un equilibrio mobile tra principi che non si lasciano ricondurre a un unico criterio superiore. Perciò affida la propria unità non a un fondamento oggettivo, bensì alla capacità delle istituzioni di amministrare tensioni.
L’antifascismo, elevato a marchio complessivo, diventa allora una scorciatoia simbolica per unificare ciò che non è realmente unificato. E offre una legittimazione che opera per esclusione: definisce il bene pubblico come ciò che non assomiglia al nemico originario.
La Costituzione e l’indebolimento della giustizia
L’esito, nel lungo periodo, è l’indebolimento della domanda sulla giustizia. Perché la politica costituzionale si riduce a immunologia e non a ordine e dove l’ordine non è misurato da un criterio che precede la decisione, la decisione tende a presentarsi come misura di se stessa. In quel varco si insinua il nichilismo istituzionale: non come dichiarazione filosofica, bensì come prassi in cui la norma vale perché posta, e vale di più quanto più riesce a imporsi come interpretazione definitiva del proprio significato. La XII disposizione transitoria e finale, letta senza mitologie, dice dunque una verità essenziale e insieme limitata: la Repubblica si difende dal ritorno organizzato del partito disciolto, e lo fa perché quel ritorno è stato storicamente esperienza di negazione del pluralismo.
Trasformare questa cautela storica in ontologia dell’intera Costituzione significa scambiare un argine per una sorgente. Una difesa per un fondamento, un episodio per un principio assoluto. È qui che il mito rivela la sua inconsistenza, perché un ordine giuridico non può reggersi sull’ombra di ciò che rifiuta, e quando pretende di farlo, finisce per consegnarsi alla volatilità della sovranità moderna. La quale, priva di misura, oscilla tra la celebrazione della procedura e la manipolazione del senso, mentre la parola “antifascismo” resta come formula liturgica vuota.
Daniele Trabucco