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Da Sieyès a Schmitt: il potere che viene prima della Costituzione

by Enrico Colonna
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Sieyès Schmitt

Roma, 17 ott – “Che cos’è il Terzo Stato? Tutto!”. È arcinota questa domanda retorica proveniente dall’iconico incipit del pamphlet polemico – chiamato appunto Che cosa è il terzo stato? – con cui l’abate Emmanuel-Joseph Sieyès rivendicava, con una forza mai vista prima, i diritti del terzo stato contro la nobiltà e il clero (di cui egli stesso era membro) agli Stati generali del 1789.

La storia la conosciamo tutti: quelli del 1789 furono gli ultimi Stati generali nella storia di Francia, dal momento che in quella sede i rappresentanti del terzo stato – ovvero i rappresentanti del 98% del popolo francese – si dichiararono a buon titolo i legittimi rappresentanti della nazione francese e si costituirono in Assemblea nazionale, dichiarando decaduti gli ormai anacronistici Stati generali.

Ma questo breve testo (poco più di un centinaio di pagine) non è soltanto un’importantissima fonte storica sulle idee e sui momenti cruciali che determinarono lo scoppio della Rivoluzione francese: è anche una straordinaria grammatica politica della modernità, in cui parole già esistenti (nazione, costituzione, popolo e così via) vengono risemantizzate e dotate di una nuova carica politica e ideologica.

Oltre alla nuova accezione dei termini sopracitati, il testo di Sieyès è fondamentale per Schmitt soprattutto per una distinzione essenziale: quella tra il potere costituente della nazione e i poteri costituiti dalla Costituzione. Schmitt riprende questa distinzione, soprattutto nella Dottrina della Costituzione (1928), inserendola in una teoria nella quale la decisione politica assume una funzione irriducibile alla norma giuridica. Tale prospettiva trova ulteriori elementi di chiarimento in Teologia politica (1922) e in Il concetto di politico (1932).

La nazione in Sieyès: da suolo natìo a corpo politico sovrano

Nel capitolo di apertura, l’abate francese lancia la prima granata: il terzo stato è una nazione intera. E questo vuol dire una cosa molto precisa: la sua argomentazione muove dalla centralità del terzo stato, che costituisce la parte produttiva della società e che, nonostante ciò, resta escluso da un’effettiva partecipazione al potere politico. Rovesciando quindi la domanda, potremmo dire: che cos’è una nazione? Tutte le sue forze che contribuiscono con il lavoro – sia esso manuale o intellettuale – e con le imposte alla vita e al funzionamento della cosa pubblica. Ergo, il terzo stato è la nazione (e, a partire da questo principio, i rappresentanti del terzo stato si proclameranno Assemblea nazionale). La celebre formula che abbiamo citato all’inizio (“Che cos’è il terzo stato? Tutto”) esprime pertanto una rivendicazione insieme sociale e politica: il terzo stato coincide, nella prospettiva di Sieyès, con la nazione nella sua dimensione comune, contrapposta agli interessi particolari degli ordini privilegiati (che non lavorano e non pagano imposte).

La questione decisiva, tuttavia, non riguarda soltanto la rappresentanza, ma il fondamento dell’ordinamento politico. Nel capitolo V, Sieyès afferma che “la nazione è preesistente a tutto, è l’origine di tutto” e che la sua volontà costituisce la fonte dell’ordine giuridico. La nazione non può quindi ricevere la propria esistenza politica dalla Costituzione, poiché è quest’ultima a presupporre un soggetto capace di istituirla.

Ed è qui che sta la grande novità politica della Rivoluzione: non il cambiamento della concezione della sovranità, ma il suo cambio di titolare, dal re alla nazione. Il potere sovrano non cessa di essere indivisibile, irresistibile e assoluto (o, come dirà più tardi Schmitt, titolare della decisione sullo stato d’eccezione). Ed è anche per questo che, come nota accuratamente Alain de Benoist nel suo ultimo saggio Sovranità nazionale e sovranità popolare, si deciderà (su proposta proprio di Sieyès) di chiamare il nuovo sovrano “Assemblea nazionale” anziché “Assemblea dei rappresentanti del popolo” (come auspicava il Visconte di Mirabeau), dal momento che una simile denominazione sembrava presupporre una divisione del potere sovrano della nazione (ad esempio tra il popolo e il re).

Non è banale, a questo proposito, ricordare che l’abate Sieyès è lo stesso uomo che, dopo aver innescato la bomba nel 1789 con il suo pamphlet, porrà fine alla Rivoluzione dieci anni dopo come artefice e, in una certa misura, regista del colpo di Stato del 18 brumaio che consacrò l’ascesa di Napoleone Bonaparte. Lo schema è il medesimo: la Costituzione salta e il sovrano dà forma al nuovo ordinamento.

Il rapporto tra nazione e costituzione nella lettura di Schmitt

È precisamente questo problema del fondamento a rendere Sieyès un riferimento importante per l’elaborazione di Schmitt. Nel suo Dottrina della Costituzione, Schmitt distingue la Costituzione intesa come decisione politica fondamentale dalle singole leggi costituzionali. L’ordinamento non si esaurisce, infatti, nell’insieme delle disposizioni normative che lo compongono, poiché presuppone una decisione relativa alla forma concreta dell’unità politica.

Questa impostazione trova una formulazione particolarmente incisiva nel celebre saggio Teologia politica. L’incipit dell’opera recita: “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. La sovranità si manifesta qui nella capacità di decidere quando la situazione ordinaria non può più essere governata attraverso l’applicazione delle norme esistenti. La decisione sullo stato di eccezione rende visibile un elemento che il funzionamento normale dell’ordinamento tende a nascondere: la norma presuppone condizioni concrete di applicabilità e non può determinare integralmente, da sola, le condizioni della propria validità effettiva.

Il nesso con Sieyès deve essere individuato a questo livello teorico. Entrambi rifiutano di considerare l’ordinamento giuridico come un sistema autosufficiente, capace di fondare interamente sé stesso. In Sieyès, il fondamento è la volontà della nazione, anteriore alla Costituzione; in Schmitt, la decisione sovrana mostra che il diritto non può eliminare la dimensione politica dalla quale dipende la sua concreta possibilità di esistenza.

E il nesso si manifesta anche a livello storico. La nazione nel 1789 è il sovrano perché la precedente “costituzione” (termine improprio, visto che il Regno di Francia non ne aveva una, ma che usiamo per capirci) è saltata, è svanita e gli Stati generali non esistono più, andando così a creare lo stato d’eccezione: in questo stato di eccezione, la nazione sovrana (personificata, come un Leviatano hobbesiano, dall’Assemblea) dà forma alla nuova Costituzione, decide insomma le nuove regole fondamentali.

Unità politica e distinzione amico-nemico: il rovesciamento della massima di Clausewitz

Un ulteriore elemento di confronto è offerto da Il concetto di politico. In quest’opera Schmitt individua il criterio specifico del politico nella distinzione tra amico (freund) e nemico (feind): “La specifica distinzione politica […] è la distinzione di amico e nemico”.

Questa distinzione non deve essere intesa semplicemente in senso morale o psicologico. Il nemico politico non è necessariamente una persona malvagia, ma rappresenta un’alterità collettiva rispetto alla quale può emergere, nella situazione estrema, la possibilità del conflitto. Il politico si manifesta così nella capacità di distinguere le appartenenze e di riconoscere la possibilità concreta di una contrapposizione tra gruppi.

In Sieyès è detto esplicitamente, usando addirittura l’accezione specifica che Schmitt darà al “nemico”. Non il concorrente, non l’inimicus, ma l’hostis: il nemico pubblico (Sieyès usa queste esatte parole, parlando degli ordini e degli interessi particolari che minacciano l’unità del corpo politico).

In questo sta il rovesciamento della celebre massima del generale prussiano Carl von Clausewitz secondo cui “la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi”. Nel pamphlet di Sieyès neanche un po’: è la politica che si svolge con una logica propria della guerra. E, come dirà Schmitt, la guerra è un “mezzo politico estremo”. Che cos’è il terzo stato? è una vera e propria dichiarazione di guerra al nemico pubblico. Addirittura, Sieyès paragona nel Capitolo II l’aristocrazia ad una razza di invasori, contro la quale il terzo stato deve farsi conquistatore a sua volta: “Perché non rimandare nelle foreste della Franconia tutte queste famiglie che conservano la folle pretesa di discendere dalla razza dei conquistatori e di essere succeduti nei loro diritti? […] il terzo stato ridiverrà nobile divenendo a sua volta conquistatore”. Più concezione bellica della politica di così…

Il nostro presente: una costituzione senza sovrano

Il rapporto tra Sieyès e Schmitt permette di individuare una questione centrale della teoria costituzionale moderna: se l’ordinamento giuridico trovi il proprio fondamento esclusivamente nelle norme oppure presupponga un soggetto e una decisione di carattere politico. Sieyès risponde individuando nella nazione il titolare originario del potere costituente (il nuovo sovrano), distinto dai poteri istituiti dalla Costituzione. Schmitt riprende il problema del fondamento e lo rielabora attraverso la decisione sovrana, mostrando come la norma non possa assorbire integralmente la dimensione politica dell’ordinamento.

Il passaggio da Sieyès a Schmitt non è dunque una semplice trasmissione di concetti, ma una trasformazione teorica. La sovranità nazionale del pensiero rivoluzionario diventa, nella riflessione schmittiana, parte di un’indagine più ampia sulla decisione, sull’eccezione e sull’unità politica. Proprio in questa tensione tra norma e decisione risiede la rilevanza del confronto: la Costituzione non è soltanto un insieme di disposizioni giuridiche, ma pone anche il problema del soggetto politico che la fonda e delle condizioni che ne rendono possibile l’esistenza. È su questo che, a più di cento anni dal saggio di Schmitt, la scienza politica deve ancora interrogarsi. Specialmente in un paese e in un continente in cui da decenni si fatica anche solo a scorgere l’ombra di un sovrano.

Enrico Colonna

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