
L’avvocato generale “ritiene che, nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di protezione internazionale sono state presentate per la prima volta siano competenti per l’esame delle stesse”, riferisce un comunicato della Corte. Le parole “attraversamento clandestino” nel regolamento Dublino III non sono applicabili a una situazione in cui, a seguito di un afflusso di massa di persone in Stati membri di frontiera, questi ultimi hanno consentito a cittadini di Paesi terzi di entrare e di transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri, dice la nota della Corte.
Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, che deciderà nei prossimi mesi. Ma cosa comporterà, questo parere, se verrà accolto? In un’ottica di mero interesse italiano sul breve periodo, si potrebbe anche dire che il pronunciamento va a nostro favore: ogni immigrato sbarcato in Sicilia che decide di emigrare clandestinamente in Francia per chiedere asilo lì non verrà più rimandato indietro in virtù del Trattato di Dublino. Ma si tratta di una considerazione miope, che non comprende a fondo le implicazioni del parere, che di fatto azzera la validità giuridica delle frontiere e annulla la qualifica di clandestino: poiché la situazione è troppo grave, chiunque può andare e venire dove vuole, attraversando qualsiasi frontiera impunemente, in questo modo, peraltro, aggravando ulteriormente la situazione. Un altro passo verso il baratro.
Adriano Scianca