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La voce del giudice e la voce del giurista

by La Redazione
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emergenza giustizia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’avvocato penalista Andrea Petito [IPN]

Bari, 25 giu – Vi è una sensazione che il lettore avvertito di certe motivazioni conosce bene. Gli antichi l’avrebbero forse chiamata déjà lu: la curiosa impressione di aver già letto, altrove e per mano altrui, ciò che gli si presenta come voce propria del giudicante. Talvolta inganna. Talvolta, però, ha un fondamento del tutto oggettivo. Premetto, per onestà verso chi legge, di non essere né osservatore né voce neutrale: scrivo da difensore di quattro degli imputati, e avverso la sentenza ho proposto appello. Lo dico non per ritrarmi dietro il paravento del conflitto di interessi, ma per il suo esatto contrario. Il rilievo che mi accingo a svolgere prescinde — e deve prescindere — da ogni appartenenza ideologica e dall’esito del gravame. Attiene al metodo. E il metodo, in una motivazione penale, riguarda tutti: accusa e difesa, condannati e assolti.

I fatti di Bari

I fatti hanno avuto vasta eco nazionale, fino alle pagine dei quotidiani e agli studi televisivi di Piazza Pulita su La71. Il 21 settembre 2018, secondo l’accusa, nel quartiere Libertà di Bari, al termine di un corteo, un gruppo di militanti riconducibili a CasaPound aggredì alcuni manifestanti, tra cui l’allora europarlamentare Eleonora Forenza e il suo assistente. Ne è scaturito un processo a carico di diciassette persone, definito in primo grado dal Tribunale di Bari2. Il dispositivo è del 12 febbraio 2026. La motivazione, estesa per centocinquantuno pagine, è stata depositata l’11 giugno 2026.

L’esito è stato articolato, e proprio in ciò sta uno dei nodi: dodici condanne e cinque assoluzioni, con esclusione, per tutti, dell’aggravante della premeditazione. Cinque imputati sono stati condannati a un anno e sei mesi per la sola violazione dell’art. 5 della legge Scelba. Altri sette a due anni e sei mesi, per la Scelba e per le lesioni, con la privazione dei diritti politici per cinque anni. Cinque, infine, sono stati mandati assolti: la loro presenza, successiva all’azione aggressiva, è stata ritenuta dimostrativa di mera presenza, e perciò inidonea a fondare la responsabilità. Tornerò su questo punto.

È una delle prime pronunce che applicano gli artt. 1 e 5 della legge Scelba a militanti di quell’area3. Di qui la risonanza. Ma la rilevanza pubblica di una sentenza, lungi dall’attenuare il rigore richiesto alla sua motivazione, lo accresce.

Il déja lu diventa dato

Ed è qui che il déjà lu cessa di essere impressione e diviene dato. Là dove il Collegio tratteggia la cornice normativa e costituzionale dell’art. 5 — dall’art. 49 Cost. alla dodicesima disposizione transitoria, passando per la legge Scelba e la giurisprudenza costituzionale — le pagine 115-118 della motivazione riproducono, quasi alla lettera e senza alcuna indicazione della fonte, ampi tratti di un autorevole scritto dottrinale: il saggio dell’Avv. Aniello Nappi, Manifestazioni fasciste: repressione, tolleranza o connivenza?, apparso su Sistema Penale il 22 gennaio 20244.

La trascrizione non è frammento occasionale. È strutturale, continuativa, e investe per intero i primi tre paragrafi del saggio. Cambia, in sostanza, una cosa sola: dove l’autore scrive in prima persona, la sentenza antepone «osserva il Collegio che». Persino le citazioni giurisprudenziali sono tratte dal saggio, e riportate nella medesima sequenza5. Ora, nessuno contesta al giudice il diritto — anzi, il dovere — di documentarsi. Il rilievo non riguarda il “se”, bensì il “come”.

Tra il documentarsi e il trapiantare intere pagine altrui senza virgolette e senza citazione corre una differenza che non è di mera etichetta. Quel diaframma serve al lettore — e prima ancora alla parte — a sapere dove finisca il convincimento autonomo del Collegio e dove cominci la pagina presa a prestito. Caduto il diaframma, cade con esso la possibilità di riconoscere a chi appartenga, davvero, il pensiero che condanna.

La voce del giudice: la legge e le prove

La motivazione di una sentenza penale poggia, per precetto costituzionale, sulla legge e sulle prove. È il luogo in cui il giudice rende ragione, in forma controllabile, del proprio convincimento sul fatto concreto6. Non può essere costruita, neppure in parte, sulla dottrina, come se la pagina del giurista potesse surrogare l’accertamento del fatto.

La dottrina illumina il diritto. Non dimostra la colpevolezza di un imputato. Affidarle l’ossatura della motivazione — e affidarvela in incognito — significa rovesciare la gerarchia. Anteporre l’erudizione all’analisi, la cornice teorica al quadro probatorio. Quasi che, avvertita la fragilità di quest’ultimo, si fosse cercato altrove un surrogato di quella motivazione stringente che la condanna avrebbe preteso.

E qui si tocca il punto più delicato, e quasi paradossale. Il saggio preso a prestito, ove lo si legga per intero, approda a conclusioni che mal si conciliano con la condanna pronunciata.

Nappi non è né un esponente, né un sostenitore del ‘panpenalismo’, ossia di quella corrente secondo cui ogni problema sociale va risolto dal giudice penale, chiamato a risolvere la relativa equazione: tutt’altro. Non è Nappi, avvocato penalista, autore incline a ravvisare nella «manifestazione fascista» qualsivoglia contegno umano. Al contrario, il suo saggio invita a investire sulla democrazia anziché affidarsi ‘mani e piedi’ allo strumento penale.

Un principio ignorato

E soprattutto fissa un principio che la sentenza, pur attingendovi a piene mani, ignora: una condotta può ben dirsi «manifestazione fascista anche se non ne consegue il pericolo di ricostituzione» del disciolto partito7. Il che significa, a contrario, che non ogni manifestazione fascista è di per sé pericolosa in quanto incidente su beni giuridici sovraindividuali. Il giudizio di pericolosità — ammonisce l’autore, sulla scia delle Sezioni Unite — non si esaurisce nella fattispecie astratta: esige fatti ulteriori e solo eventuali rispetto a quelli tipici.

Sono precisamente quei «fatti ulteriori» che la motivazione omette di accertare. Si è mutuata, dunque, la prosa dell’autore, ma non la sua misura. Rectius: la si è capovolta. L’argomento è stato arruolato a sostegno di un esito che il suo stesso artefice, con ogni probabilità, giammai avrebbe sottoscritto. La sentenza prende da Nappi la cornice e ne accantona la conclusione — che è come citare il custode di una soglia per giustificare di averla varcata.

Né vale, a sorreggere la prognosi, il richiamo al «clamore mediatico» e al «proselitismo»: congetture prive di aggancio probatorio, e per giunta smentite ex post dalla successiva chiusura della sede barese di CasaPound8.

La voce del giurista

Che quei «fatti ulteriori» mancassero è del resto emerso con nettezza già in dibattimento. Come osservai nella discussione orale, sulla scena non vi erano «né croci celtiche, né fasci littori, né persone in fez»: nessuna «epifania del fascismo», né simbolica né gestuale9. La violenza, laddove provata, restava violenza — non liturgia. È proprio il discrimine che il saggio preso a prestito segnalava, e che la sentenza, avendolo trascritto, ha poi dimenticato di applicare.

Vi è, infine, un riscontro che la stessa sentenza offre, suo malgrado. Le identificazioni dei presenti — condannati e assolti — provengono dalla medesima fonte: le videoriprese, lette dall’ispettore che le ha vagliate. Su quelle immagini grava un’incertezza che lo stesso teste ha ammesso. Una discrasia di circa dodici minuti tra l’orario impresso sul video e l’orario reale.

In un addebito che si consuma in un arco temporale ristretto, dodici minuti non sono dettaglio. Essi impediscono di stabilire se un soggetto fosse presente durante l’azione, oppure soltanto prima o dopo — in un momento, cioè, penalmente neutro. È esattamente il deficit che il Collegio ha ritenuto decisivo, e in senso liberatorio, per i cinque assolti: la loro presenza, «successiva all’evento», è stata giudicata inidonea a fondare la responsabilità.

Ma la medesima discrasia grava sui condannati. La fonte è la stessa, l’incertezza è la stessa, il dubbio è il medesimo. Quando il metro di giudizio muta a parità di base probatoria, la motivazione cessa di essere effettiva e diviene in parte apparente: prosa elegante — e, in parte, per giunta altrui — che vela, più che colmare, l’assenza di un autonomo percorso dimostrativo.

La sentenza, per essere giusta, deve restare opera del giudice che la sottoscrive — quale che ne sia l’estensione, quale che ne sia l’erudizione, quale che ne sia la risonanza. Il giurista presta volentieri le proprie pagine; chiede soltanto che, entrando in una motivazione, vi entrino con il loro nome. E che il giudice, ricevutele, le faccia davvero proprie: non come ornamento, e neppure contro le intenzioni di chi le ha scritte, ma come pensiero. È il minimo che si deve a chi viene condannato. Ed è, in fondo, il minimo che si deve anche a chi viene assolto.

Andrea Petito

1 Il servizio è disponibile su la7.it: «CasaPound Bari, applicata la legge Scelba”, Piazza Pulita, 22 maggio 2026

2Trib. Bari, I Sez. pen., 12 febbraio 2026 (dep. 11 giugno 2026), n. 721/2026, Pres. e est. Marrone.

3Art. 49 Cost.; XII disp. trans. fin. Cost.; L. 20 giugno 1952, n. 645 (legge Scelba), artt. 1, 4 e 5, come mod. dalla L. 22 maggio 1975, n. 152; C. Cost. nn. 1/1957, 74/1958 e 15/1973. Sulla qualificazione cautelare nel medesimo procedimento, Cass., Sez. V, 19 luglio 2019 (dep. 5 settembre 2019), n. 36162.

4A. Nappi, Manifestazioni fasciste: repressione, tolleranza o connivenza?, in Sistema Penale, 22 gennaio 2024.

5La trascrizione investe i §§ 1-3 del saggio (pp. 1-3), riprodotti alle pp. 115-118 con la sola sostituzione di «osserva il Collegio che» alla prima persona. Anche le citazioni — Cass., sez. I, 16 marzo 1978, Luccino; sez. I, 1° dicembre 1978, Franci; sez. II, 27 ottobre 1980, Alemanno — sono tratte dal saggio nella medesima sequenza.

6Art. 111, comma 6, Cost.; art. 125, comma 3, c.p.p.

7A. Nappi, op. cit., § 3. L’Autore — sulla scia di Cass., SS.UU., 18 gennaio 2024 (dep. 17 aprile 2024), n. 16153 — ribadisce che la base fattuale del pericolo deve integrarsi di fatti ulteriori e solo eventuali rispetto a quelli tipici.

8La sede barese di CasaPound è stata successivamente chiusa: circostanza che smentisce ex post la prognosi di proselitismo formulata in sentenza.

9Discussione orale del 30 ottobre 2025, come da verbale di udienza (p. 8).

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