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Il potere senza mandato: la Corte UE che ridefinisce la famiglia al posto della politica

by Francesco Clun
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Corte UE famiglia

Roma, 28 nov – Da anni il dibattito europeo ruota attorno all’opportunità di estendere o meno il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le posizioni degli Stati membri rimangono profondamente diverse: alcuni Paesi hanno introdotto il matrimonio egualitario, altri adottano unioni civili, altri ancora mantengono la definizione tradizionale di matrimonio come unione tra uomo e donna. I trattati europei, consapevoli di queste divergenze culturali e antropologiche, hanno sempre lasciato la materia alla competenza nazionale, escludendo qualsiasi armonizzazione dall’alto.

La Corte UE che ridisegna i confini della famiglia

Eppure, pur in assenza di una vera competenza dell’Unione, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia sta di fatto ridefinendo lo spazio in cui gli Stati possono esercitare la loro sovranità. Due casi emblematici mostrano come questo processo stia assumendo una portata crescente. Il primo è il noto caso Coman (2018), in cui la Corte ha stabilito che, ai fini della libera circolazione, uno Stato membro è tenuto a riconoscere come “coniuge” il partner dello stesso sesso legalmente sposato in un altro Stato membro, anche se il diritto interno non contempla tale istituto. Si tratta di un riconoscimento limitato, funzionale a garantire il diritto di soggiorno, senza incidere formalmente sulla definizione nazionale di matrimonio. Una decisione che, pur limitata, ha introdotto un precedente significativo: il confine della sovranità statale può essere scavalcato quando interferisce con l’esercizio uniforme delle libertà europee. Il secondo caso, quello dei cittadini polacchi sposati in Germania, segna un ulteriore passo oltre questa soglia. Pur non essendoci stata una sentenza “monografica” sul caso polacco, varie domande pregiudiziali e pronunce correlate hanno portato la Corte a formulare un principio ben più ampio di quello espresso in Coman: uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere lo status coniugale acquisito in un altro Stato membro “ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione”.

L’imposizione di un modello contraddittorio

La Corte ribadisce che la competenza sul matrimonio resta nazionale, ma allo stesso tempo, smentendo un po’ sé stessa, precisa che tale competenza deve essere esercitata “nel rispetto del diritto dell’Unione”. Questo inciso cambia completamente la prospettiva. Non si tratta più soltanto di un vincolo strumentale legato alla libertà di circolazione: si afferma, invece, un obbligo strutturale di riconoscimento, che produce effetti amministrativi e giuridici in una gamma molto più vasta di situazioni. Lo Stato non è chiamato a trascrivere il matrimonio nel proprio ordinamento, ma è obbligato a riconoscerne l’esistenza e gli effetti ogni volta che entra in gioco un diritto derivato dall’Unione. In altre parole, lo Stato può continuare a dire che il matrimonio omosessuale non esiste nel proprio diritto interno, ma deve comportarsi, in molti casi concreti, come se esistesse. Questa duplicità crea una sorta di “matrimonio europeo parallelo”, giuridicamente distinto dal matrimonio interno ma capace di produrre effetti reali all’interno dello Stato membro.

Il diritto che scavalca la politica

Così, tramite la giurisprudenza della Corte, l’Unione diventa di fatto un soggetto che crea e impone status personali, pur senza possederne la competenza formale. Il risultato è una trasformazione profondamente asimmetrica dell’ordine giuridico: i cittadini possono ottenere all’estero ciò che è vietato nel proprio Paese e rientrare pretendendo una forma di riconoscimento obbligato, aggirando di fatto la disciplina nazionale. Il punto non è (o non è solo) l’eventuale merito politico o morale di queste decisioni, né il giudizio sulla loro giustizia sociale. Il punto è la dinamica istituzionale che esse inaugurano. Se la competenza degli Stati membri è valida solo fino a quando non entra in conflitto con una interpretazione estensiva del diritto europeo, allora quella competenza non è più una potestà sovrana, bensì una delega revocabile. Ciò significa spostare il baricentro della regolazione di temi profondamente etici (la famiglia, la filiazione, l’identità personale) verso un organo giurisdizionale non elettivo, che non risponde né ai Parlamenti nazionali né al Parlamento europeo.

La Corte UE e il protagonismo dei giudici

L’Europa integra non solo mercati e norme tecniche, ma categorie antropologiche. E lo fa senza un vero dibattito politico, attraverso l’azione incrementale della Corte di Giustizia, che riempie spazi lasciati aperti dai trattati e li traduce in obblighi concreti. Questa evoluzione pone una domanda cruciale per il futuro dell’Unione: se le materie etiche, culturali e familiari possono essere ridefinite tramite la giurisprudenza, che spazio resta agli Stati per esercitare quella sovranità che i Trattati formalmente riconoscono loro? Il caso Coman e il caso polacco non sono episodi isolati: sono la traccia di un processo in cui la Corte, nel nome della coerenza del diritto europeo, diventa protagonista della ridefinizione degli istituti fondamentali della vita civile. È legittimo domandarsi se questo sia il percorso che i cittadini europei desiderano. Perché, quando è il diritto a creare nuove forme di famiglia, senza che i popoli ne abbiano discusso e deliberato, non è più soltanto un problema giuridico: è una questione di democrazia.

Francesco Clun

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