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Quel pasticcio dei giudici che ha azzerato il processo Eternit

by Giuliano Lebelli
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Processo EternitRoma, 23 feb – È stata un’iniziale imputazione sbagliata da parte della Procura di Torino a portare il processo sul disastro dell’Eternit su un binario morto. Quel processo, chiusosi con la cancellazione di condanne e risarcimenti, era infatti prescritto prima ancora del rinvio a giudizio dell’imputato, l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny.

Lo afferma la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, del verdetto di prescrizione dello scorso 19 novembre. Ad avviso della Cassazione “a far data dall’agosto dell’anno 1993” era ormai acclarato l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell’anno, era stata “definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”.

“E da tale data – prosegue il verdetto – a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005”. La conseguenza è che, “per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado”, cadono “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.

La Cassazione è dura con i giudici che hanno gestito il processo: “Il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”.

Secondo la Corte, Schmidheiny avrebbe dovuto essere processato per lesioni, e non per disastro, visto che con l’imputazione realmente applicata “colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage” sarebbe stato punito poco, in modo “contrario al buon senso”, ai sensi dell’articolo 434 del codice penale.

Giuliano Lebelli

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