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Scontrino elettronico: il passaggio dal cartaceo al digitale

by La Redazione
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L’argomento scontrino elettronico è ormai di interesse quotidiano per moltissimi esercenti, venditori e negozianti. Si è iniziato a parlare di scontrino elettronico già dal 2019. Al 31/12/2019 infatti i primi esercenti interessati da questa novità, sono stati tutti quelli che avevano registrato un fatturato annuo superiore ai 400,000 euro. La scadenza per tutti gli altri era poi stata fissata al primo luglio 2020.

La diffusione della pandemia da Coronavirus ha visto come conseguenza, lo slittare delle date di molti adempimenti fiscali, nonché dell’entrata in vigore definitiva dello scontrino elettronico. Per questo motivo la maggior parte dei commercianti ha ancora un po’ di tempo per mettersi in pari con le nuove direttive. Tra queste la prima è senza dubbio quella dei registratori di cassa telematici. Tra le tante possibilità anche quella di inviare i corrispettivi telematici senza registratore di cassa. Ma partiamo dall’inizio.

Scontrino elettronico: che cos’è e come funziona

Dallo scontrino cartaceo siamo passati a quello digitale. Entrato a far parte della vita di tutti (o quasi) i commercianti, ha sostituito (a breve definitivamente) il predecessore cartaceo, con una trasmissione elettronica. I dati, necessari ai fini fiscali, sono quindi inviati telematicamente. Ma quali sono questi dati nello specifico?

In pratica si tratta degli stessi identici dati che erano già previsti su quello cartaceo, vale a dire:

  • Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  • Partita Iva
  • Dati contabili
  • Corrispettivi parziali
  • Sconti e rettifiche eventuali
  • Subtotali
  • Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” ad indicarla
  • Data ed ora di emissione
  • Numero progressivo
  • Numero di matricola dell’apparecchio
  • Logotipo fiscale

Ivi compresa nessuna variazione prevista nemmeno sulla tempistica di emissione. Questo significa che lo scontrino elettronico deve essere emesso nel momento in cui è effettuato il pagamento del bene/servizio oggetto della transazione.

E allora qual è la vera differenza tra cartaceo ed elettronico?

 

 

Scontrino elettronico: cosa cambia rispetto al passato

Il vero punto di forza dello scontrino elettronico è “l’immediatezza della trasmissibilità”.

Prima la comunicazione dei corrispettivi giornalieri avveniva sempre a fine giornata e a chiusura cassa. Oggi invece, grazie all’e-scontrino, emesso il documento è trasmesso seduta stante ad Agenzia delle Entrate (AdE). Riuscire a bypassare questo step, significa evitarsi un gravoso passaggio, ma forza anche i commercianti ad emettere sempre e comunque lo scontrino.

Dunque l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate hanno probabilmente spinto così tanto per passare dall’analogico al digitale non solo per l’innovazione tecnologica che ciò comporta, ma anche, probabilmente, per avere un maggiore introito fiscale dalle categorie interessate.

Come inviare ad AdE lo scontrino elettronico

Quindi l’introduzione dello scontrino elettronico è stata fatta soprattutto, almeno nelle intenzioni del Governo, per combattere l’evasione fiscale.

Le procedure per comunicare ed inviare i corrispettivi telematici giornalieri sono diverse. AdE ne ha messe a disposizione ben due. Il primo offre la possibilità di inviare gli scontrini elettronici giornalieri attraverso il portale di Agenzia: “Fatture e corrispettivi”. Il secondo invece prevede l’utilizzo di un registratore di cassa telematico.

Come ultima alternativa esiste un sistema che consente, previa registrazione, di comunicare direttamente con AdE chiedendo all’Agenzia delle Entrate di emettere lo scontrino elettronico.

In pratica una volta che lo scontrino è stato compilato, la richiesta è immediatamente inoltrata ad AdE. In risposta Agenzia invia il numero progressivo identificativo e un documento in formato pdf.

Il documento può essere girato al cliente in qualunque momento per email, piuttosto che per chat. Il numero invece si può stampare utilizzando una qualunque stampante bluetooth.

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1 commento

fabio crociato 22 Ottobre 2020 - 10:03

Che si applichino misure coercitive agli spacciatori, riciclatori conseguenti, ai delinquenti veri ! Per gl’ altri, torni pure la matita sull’ orecchio. Chissà come mai così funzionava meglio !! Costringete un qualsiasi soggetto e vedete cosa ne viene fuori ! Sia per chi costringe che per chi è costretto ! Il tempo e i soldi degli altri non vanno buttati via con procedure forzose, specie se non ne hanno una grande disponibilità. Politica economica da macro aziende applicate strumentalmente alle micro, ai singoli (e non ai banchieri!). Il termine “proporzionale” è diventato sconosciuto? Robe da chiodi.

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