Dal 2024 prende il via la nuova stagione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), con un riferimento specifico rivolto verso l’implementazione del concordato preventivo. Ciò rappresenta un significativo cambiamento rispetto all’originale legge delega di riforma fiscale, che inizialmente prevedeva una graduale eliminazione degli Isa dal sistema. Ora, si prospetta un progetto di rinnovamento finalizzato ad un utilizzo più trasversale e diffuso di questo strumento.
Isa, cosa sono e a cosa serviranno in futuro
Gli Isa non saranno più solamente uno strumento per valutare l’affidabilità dei contribuenti nel contesto del “regime premiale” e per selezionare posizioni a rischio di affidabilità fiscale. Si trasformeranno, invece, nella fonte principale da cui sarà possibile attingere per il nuovo “concordato preventivo biennale”.
L’articolo 5 del decreto delinea chiaramente questa direzione, prevedendo attività di revisione periodiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Queste attività non solo mirano alla valutazione dell’affidabilità, ma anche alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi. L’obiettivo è garantire la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà economiche di riferimento e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
L’urgenza degli interventi è enfatizzata nell’articolo 7 del decreto, che anticipa i tempi in cui l’Amministrazione finanziaria renderà disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale ai contribuenti interessati: entro aprile per l’anno 2024 e entro il 15 marzo a partire dal 2025.
<p>Il decreto, nell’articolo 14 in ambito premiale, solleva le soglie per l’esonero dall’applicazione del visto di conformità. Ad esempio, per gli importi annui da 50mila a 70mila euro, non sarà richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Interazione con il concordato
Gli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa) costituiscono le fondamenta su cui si basa il concordato preventivo biennale anche per le partite Iva che, ovviamente, non potranno essere in regime forfettario. Infatti, il primo requisito per poter accedere al concordato preventivo biennale è l’applicazione degli Isa, come stabilito nell’articolo 10 del decreto. Ciò implica che coloro che sono esclusi dall’utilizzo diretto degli Isa sono automaticamente esclusi dalla possibilità di beneficiare della proposta concordataria. La verifica dell’effettiva applicazione dell’Isa sulla partita Iva interessata al concordato preventivo dovrebbe essere condotta nel periodo precedente l’avvio del concordato stesso. Questo perché la proposta da valutare deve essere costruita su un’analisi Isa che sia intrinsecamente “affidabile”.
L’attenzione alle dinamiche operative del soggetto concordatario è essenziale per affrontare eventuali sfide o criticità che possono emergere nel corso del biennio coperto dall’accordo preventivo. Questo aspetto è di particolare importanza in quanto influisce direttamente sulla riuscita e sulla sostenibilità dell’accordo stesso. Affrontare tempestivamente le variazioni nelle condizioni operative può contribuire a garantire una gestione efficace del concordato preventivo e a prevenire potenziali complicazioni.
Infine, l’articolo 6 del decreto mira a ridurre gli oneri burocratici per le imprese e i professionisti relativi alla compilazione dei modelli Isa. In questo contesto, è previsto un impegno dell’Agenzia delle Entrate a rendere disponibili tempestivamente agli interessati gli elementi e le informazioni necessarie per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici ISA, fattore determinante la cui corretta gestione di certo inciderà sulla valutazione dell’efficacia di questa iniziativa.