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Un premierato che non รจ un premierato: analisi della riforma Meloni

by Daniele Trabucco
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premierato Meloni

Roma, 12 nov – In data 03 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “premierato”, il disegno di legge di revisione costituzionale inerente alla modifica della forma di Governo. In particolare, รจ prevista l’elezione a suffragio universale e diretto, da parte del corpo elettorale, del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore.

Premierato “finto”

Tuttavia, alla legittimazione democratica diretta non segue una preminenza del Capo del Governo sui Ministri, come ci si aspetterebbe da un vero “premierato” (non certo dal “papocchio meloniano”), i quali continuano ad essere nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questi, lungi dall’assumere una posizione di preminenza all’interno della compagine governativa, resta, come lo รจ ora, un “primus inter pares”. A questo si aggiunga, anche qui diversamente da un modello di vero “premierato”, che non รจ contemplato il potere di revoca dei Ministri. L’unico modo, pertanto, per “liberarsi” del titolare di un Dicastero รจ costringerlo alle dimissioni volontarie oppure a seguito di una mozione di sfiducia individuale in una delle due Camere (si veda la sentenza n. 7/1996 della Corte costituzionale sul caso Mancuso) disciplinata a livello di regolamenti parlamentari. Da ultimo, se il Presidente del Consiglio eletto, con il suo Governo, ottiene la fiducia ex art. 94 della Costituzione vigente sia alla Camera dei Deputati, sia al Senato della Repubblica, inizia a svolgere il proprio mandato, mentre in caso contrario, ossia di non ottenimento della fiducia, il Capo dello Stato prima rinnoverร  l’incarico all’eletto di formare l’Esecutivo con la conseguenza che, se anche in questo secondo tentativo non dovesse ottenere la fiducia, non potrร  che sciogliere anticipatamente entrambe le Camere.

La contraddizione in caso di caduta dell’esecutivo

Tuttavia, se il rapporto di fiducia dovesse venir meno nel corso della legislatura, il Presidente della Repubblica avrร  l’obbligo di incaricare a formare l’Esecutivo o il Presidente del Consiglio dimissionario o “un altro parlamentare che รจ stato candidato in collegamento al Presidente eletto”. Se il secondo Presidente del Consiglio incaricato non ottenesse la fiducia o negli altri casi (quali?) di cessazione dalla carica, allora si procederร  a sciogliere i due rami del Parlamento e si tornerร  a votare. Come si puรณ rilevare, l’eventuale secondo Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato si trova in una posizione di maggiore forza rispetto al primo, cioรจ a quello eletto direttamente dai cittadini elettori, in quanto solo la sua “caduta” porterebbe al voto. Una proposta di riforma che fa davvero molto riflettere anche per il modo con cui รจ stata scritta.

Daniele Trabucco

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