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CasaPound, dimezzate le pene per l’occupazione: riformata la sentenza di primo grado

by La Redazione
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Roma, 10 lug – La Corte d’Appello di Roma ha ridotto da due anni e due mesi a un anno la pena inflitta in primo grado a Gianluca Iannone nel procedimento relativo all’occupazione dello stabile di via Napoleone III, all’Esquilino, sede di CasaPound dal 2003. La decisione è arrivata attraverso il concordato previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, accolto dai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello.

Nel complesso, sei imputati hanno scelto il concordato, con pene rideterminate tra gli otto mesi e un anno. Altri tre hanno invece proseguito con il giudizio ordinario: confermata la condanna a due anni e due mesi per Simone Di Stefano, ridotta a due anni quella per Davide Di Stefano e fissata a un anno la pena per un altro imputato. L’accusa contestata è quella di occupazione abusiva aggravata.

La versione della difesa di Iannone

A chiarire il significato della decisione è l’avvocato Guido Colaiacovo, difensore di Gianluca Iannone. Il legale sottolinea innanzitutto che non si tratta di una semplice conferma della sentenza precedente, come potrebbe apparire da alcune ricostruzioni giornalistiche, ma di una sua riforma con una riduzione superiore alla metà della pena.

«La Corte d’Appello di Roma ha accolto la proposta di concordato prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale e ha riformato la sentenza di condanna in primo grado, riducendo la pena per Gianluca da due anni e due mesi a un anno», spiega Colaiacovo.

Alla base della nuova determinazione della pena c’è soprattutto «il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sull’aggravante di avere agito in più persone». Un passaggio rilevante, perché interviene direttamente sulla valutazione compiuta nel primo grado di giudizio e modifica il bilanciamento tra le circostanze contestate.

Secondo il difensore, la Corte ha inoltre valutato positivamente l’avvenuto pagamento della provvisionale di ventimila euro riconosciuta all’Agenzia del Demanio, costituita parte civile nel procedimento. Il versamento, dunque, non è stato disposto per la prima volta con la decisione d’Appello, ma era già stato eseguito ed è stato considerato dai giudici nella rideterminazione della pena.

Concordato in Appello, non un nuovo patteggiamento

Il concordato sui motivi d’Appello non coincide tecnicamente con il patteggiamento di primo grado. L’articolo 599-bis consente alle parti di concordare l’accoglimento totale o parziale di alcuni motivi d’impugnazione, rinunciando agli altri, e di indicare una nuova pena quando dai motivi accolti deriva una diversa determinazione della sanzione. La proposta deve poi essere valutata e accolta dalla Corte.

Nel caso di Iannone, pertanto, l’accordo non si limita a una generica riduzione concordata della pena, ma si fonda sul riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto all’aggravante e sull’apprezzamento della condotta successiva rappresentata dal pagamento della provvisionale. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni. «Aspettiamo quel momento per un’analisi più dettagliata», conclude Colaiacovo.

Vincenzo Monti

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