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La presunzione di innocenza è stata cancellata: con il “consenso libero e attuale” ogni uomo sarà uno stupratore fine a prova contraria

by Francesca Totolo
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Consenso

Roma, 26 nov – L’articolo 27 della Costituzione recita: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Ciò non varrà più quando sarà modificato l’articolo 609-bis del Codice penale. “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”, si legge nel testo passato alla Camera con voto unanime. A Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano, è stato chiesto se questa modifica porterà a una sorta di inversione della prova perché l’uomo dovrà dimostrare che la donna fosse consenziente in ogni fase del rapporto sessuale. “Se io fossi un pubblico ministero, davanti a una donna che mi dice di aver subìto violenza, la prova c’è già”, ha risposto Roia.

“In dubio pro reo”, la base del nostro diritto penale

La frase “meglio un colpevole libero che un innocente in galera” riassume un principio fondamentale del nostro diritto penale, sintetizzato nella massima latina “in dubio pro reo” (nel dubbio, a favore dell’imputato). Questo principio stabilisce che, in caso di incertezza sulla colpevolezza di un individuo, si deve optare per l’assoluzione. Non per la condanna, perché l’interesse a proteggere l’innocente prevale sull’interesse a punire il colpevole. Tale principio è sancito nella Costituzione italiana, che garantisce la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. La modifica dell’articolo 609-bis del Codice penale va proprio nella direzione opposta, rischiando di sovvertire, nella pratica, i principi dell’ordinamento penale.

Il problema non è dire che un rapporto sessuale deve essere consensuale perché questo principio può ritenersi acquisito da secoli. Il problema è come la legge pretende di muoversi all’interno di un contesto fatto di confusione emotiva elevata a stile di vita. In questo contesto, la modifica sposta il focus sull’interruzione del consenso. Ovvero, non discutiamo più solo se il consenso c’era all’inizio ma se e quando è venuto meno.

Il possibile scenario

Ora, immaginate la scena: preliminari e rapporto cercati da entrambi, nessun testimone, nessuna webcam. Solo due persone che hanno consensualmente deciso di avere un rapporto sessuale. Dopo settimane o addirittura mesi, arriva la denuncia della donna: “A un certo punto, non ero più consenziente, lui ha continuato”. Come è possibile razionalmente ricostruire quel “a un certo punto” senza trasformare il processo in una lotteria per l’imputato? La variazione dell’articolo 609-bis allarga pericolosamente l’area del penalmente rilevante, ruotando attorno al “consenso attuale”.

Il confine tra ripensamento e una sorta di vendetta postuma è sottilissimo, soprattutto perché, in un contesto di femminismo tossico che inquina la pubblica opinione, si individua aprioristicamente il maschio bianco ed etero come la ragione di ogni male e si spinge perché questo paghi per quello che è. E non per quello che fa. Quante donne hanno denunciato falsamente violenze del partner? Nel 2014, sono state registrate ben 545 assoluzioni e archiviazioni per reati di violenza di genere che hanno visto sul banco degli imputati uomini , 212 per quanto riguarda la violenza sessuale.

Quindi, il risultato è ampiamente prevedibile: si alza sensibilmente il rischio di colpire persone giuridicamente innocenti, ovvero il contrario di quello che dovrebbe garantire uno stato di diritto. Ci si chiede poi come farà un uomo a dimostrare in giudizio di aver ricevuto il “consenso libero e attuale”, soprattutto quando la denuncia è stata depositata dopo mesi dal fatto contestato.

La difesa dell’imputato diventa impossibile

Nei procedimenti per reati sessuali “non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”, recita l’articolo 472 comma 3 bis del Codice di procedura penale. Questa è un’altra questione, meno visibile ma decisiva, che rischia di aggravare gli effetti della riforma sul “consenso libero e attuale”. Questo articolo serve per evitare processi umilianti e curiosità morbose nei confronti della parte offesa. Il problema nasce quando il cuore dell’accertamento diventa proprio la dinamica concreta del rapporto, ovvero se e quando nel corso di esso il consenso sarebbe venuto meno, e se l’imputato avrebbe potuto capirlo.

In casi del genere, alcune domande scomode non sono pettegolezzo ma l’unico modo per ricostruire i fatti e verificare la plausibilità delle versioni contrapposte. Se però, nel clima attuale, il filtro sulle domande intime viene applicato in modo troppo rigido, il rischio è veramente evidente: la difesa viene di fatto privata degli strumenti necessari per far emergere contraddizioni, ambiguità o elementi di contesto che potrebbero fare la differenza tra colpevolezza e ragionevole dubbio. E a quel punto la tutela della sacrosanta dignità della persona offesa può trasformarsi, di fatto, in un processo a senso unico, dove la ricostruzione completa della verità diventa impossibile.

Il “consenso libero e attuale” come punizione del maschio bianco

A questo si aggiunge un’altra cosa. Dato che non si riesce più a gestire un problema sociale, non si cerca di risolvere la questione razionalmente ma si utilizza l’educazione sessuo-affettiva come un’appendice del Codice penale: norme che dovrebbero essere generali e astratte vengono trasformate in becera ideologia woke che impone come esternare il desiderio e come vivere il proprio corpo. La società non si adegua ai diktat femministi? Allora, puniamo orwellianamente chi non si adegua. Inoltre, la modifica di una legge va giudicata su due assi. La coerenza logica con i principi generali e la compatibilità concreta con il contesto dove andrà a operare. Come sarà possibile applicare il “consenso libero e attuale”? Il rischio di un errore giudiziario sarà elevatissimo.

Questa modifica, così come è stata scritta, rende più probabile punire il vero colpevole senza moltiplicare i casi di innocenti rovinati? Se la risposta è no o non si può essere certi, allora il problema non è di chi osa criticarla. Il problema è la modifica dell’articolo 609-bis. Non sarà più l’accusa a dover dimostrare la colpevolezza ma l’imputato a dover provare di avere ottenuto il “consenso libero e attuale” della persona offesa. Secoli di civiltà giuridica sono stati sacrificati sull’altare del femminismo tossico, per il quale solo una condanna è soddisfacente mentre l’assoluzione oltraggia il desiderio di giustizia. D’altronde, tutti gli uomini bianchi sono potenziali stupratori per chi ha come obiettivo la distruzione della nostra civiltà. “Uomo morto non stupra”, scrivono le femministe.

Francesca Totolo

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