Anche Amnesty dichiarò che l’attacco sembrava aver violato l’articolo 57 del protocollo che prevedeva l’annullamento o la sospensione di un’azione quando diventa chiaro che l’obiettivo è “non militare” o, in altro caso, se l’attacco può causare la perdita accidentale di vite civili in numero eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto”. In seguito a questa vicenda il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) istituì una commissione – maggio 1999 – per determinare se fossero stati commessi reati in materia di diritto internazionale ma il procuratore generale Carla Del Ponte, ritenne che ” la portata dell’attacco era stato proporzionata e il ponte era un obiettivo militare legittimo. Il treno passeggeri non è stato deliberatamente preso di mira e che l’addetto al lancio dei missili non è riuscito, nel breve tempo, a riconoscere l’arrivo del treno, mentre la prima bomba era in volo” Si dichiaro in fine che l’episodio “non fornisce una base sufficiente per avviare un’inchiesta“.
Alberto Palladino
3 comments
Come la scuola di Gorla ? etc…..
Sono i buoni quindi a loro tutto è permesso ,concesso e mai punito
Onu ? comandi signor si