Il committente nei lavori in appalto è una figura di responsabilità per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. Per sapere di che cosa si occupa e in che cosa consiste il suo ruolo ci siamo avvalsi dell’esperienza dello staff di Sicurya, una realtà attiva da più di 10 anni in questo settore. Sul sito sicurya.net è possibile scoprire tutti i servizi messi a disposizione da questa società. L’innovazione è uno dei punti di forza di Sicurya, che basa il proprio modus operandi sulla tecnologia e sulla conoscenza: per questo la società si propone come un importante punto di riferimento sul mercato, sinonimo di affidabilità e di solidità, in grado di produrre valore per le aziende clienti nel contesto di relazioni durature.
Chi è, dunque, il committente nel contesto di un lavoro in appalto?
A ben vedere, si può identificare il committente come il datore di lavoro di tutto il cantiere. In tale veste, egli detiene non solo un potere di tipo decisionale, ma anche un potere di spesa per ciò che concerne la gestione della sicurezza. Il committente è il soggetto per conto del quale si porta a termine l’opera: in parole più semplici, è chi decide che cosa bisogna fare perché è quello che paga. Tra le sue responsabilità c’è, appunto, quella di garantire la sicurezza in fase di svolgimento dei lavori.
Che cosa vuol dire in termini pratici?
Per esempio, se nel cantiere si verifica un infortunio sul lavoro può succedere che il committente sia chiamato a rispondere di questo fatto in prima persona, ovviamente solo nel caso in cui non abbia rispettato gli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dal Titolo IV che è quello che si riferisce ai cantieri. Il committente è una persona fisica, e non può essere una persona giuridica; anche perché in questa eventualità non ci potrebbero essere delle responsabilità dal punto di vista penale.
Il committente ha facoltà di nominare un responsabile dei lavori?
Certamente sì, per il committente è prevista questa possibilità, anche se è bene specificare che si tratta di una funzione differente rispetto alla delega di funzioni che è contemplata dal D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 16. Il responsabile dei lavori può essere identificato in un soggetto terzo, non per forza il coordinatore per la sicurezza o il progettista dell’opera. Ciò che conta è che si tratti di un soggetto competente e, soprattutto, che abbia le competenze necessarie per provvedere ai compiti che gli spettano. Ovviamente, nell’ipotesi in cui venga nominato un responsabile dei lavori, toccano a lui le varie incombenze relative alla sicurezza che prima riguardavano il committente.
Quindi a quel punto il committente non ha più alcuna responsabilità?
Se il committente ha effettuato una scelta saggia, e cioè ha individuato un responsabile dei lavori adeguato, su di lui non ricadono più responsabilità di alcun genere per ciò che concerne la sicurezza del cantiere. D’altro canto, è ovvio che in tal caso non può interferire nell’attività di cantiere né mettere becco sulle scelte che verranno prese. Per altro, è nell’interesse di tutti i soggetti in gioco che il committente si avvalga della possibilità di nominare un responsabile dei lavori. Le maestranze operative in cantiere, per esempio, hanno la garanzia della supervisione e dell’attività di un soggetto competente. Il committente, a sua volta, ha modo di tutelarsi, il che è un vantaggio soprattutto se non ha alcuna competenza in tema di sicurezza.
In sintesi, quali responsabilità sono in capo al committente?
La redazione del piano di sicurezza e coordinamento non è una delle sue responsabilità, dal momento che si tratta di una mansione che deve essere affidata al coordinatore per la progettazione dell’opera. Gli obblighi in capo al committente sono specificati dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dall’articolo 90, in cui si fa riferimento al fascicolo dell’opera e alla nomina del coordinatore per la progettazione della stessa: quest’ultimo, poi, si dovrà occupare di redigere il piano di sicurezza e coordinamento. Il committente è tenuto a comunicare il suo nominativo a tutti i soggetti che operano in cantiere, sia che si tratti di lavoratori autonomi, sia che si tratti di imprese. Il committente, infine, ha l’obbligo di rispettare le misure generali di tutela evidenziate all’articolo 15 del decreto.