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Ius soli, una riforma inutile e inaccettabile. Ecco perché

by La Redazione
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Roma, 23 giu – Le cronache degli ultimi giorni si sono focalizzate sulla riforma della legge sulla cittadinanza e l’introduzione dello “ius soli”, ossia la regola giuridica per cui la cittadinanza è riconosciuta a un soggetto sulla base del criterio del luogo di nascita nel territorio nazionale.
I promotori della riforma sostengono che, in tal modo, sarebbe assicurata la cittadinanza anche « allo straniero immigrato in Italia, privo di ascendenza italiana – in tempo di considerevoli e oramai ‘strutturali’ flussi di immigrazione verso l’Italia » (così recita il dossier ufficiale che accompagna il testo di riforma). Ma, insieme alle ragioni politiche, sicuramente preminenti, ci sono delle ragioni anche sul piano giuridico che impongono di rifiutare in maniera netta un disegno simile?

Lo status di cittadino e quello di straniero
Conviene chiarire, innanzitutto, quale è il concetto e il valore giuridico della cittadinanza, che, in estrema sintesi, è un istituto che disciplina il legame di una persona con lo Stato di appartenenza ed assume un rilievo fondamentale, poiché descrive un complesso di diritti e di doveri: essere cittadini, infatti, comporta la pienezza dei diritti civili, sociali e politici, ma anche l’obbligo di difendere la patria e di prestare fedeltà e osservanza alle leggi.
Sulla base di questa definizione si può tracciare la fondamentale distinzione tra lo status del cittadino e quello dello straniero, che è regolato tanto da leggi nazionali quanto, e soprattutto, da norme internazionali (art. 10 Cost.). Questa diversità di disciplina, tuttavia, non esclude che anche allo straniero sia garantito un nucleo di diritti: si pensi, ad esempio, all’art. 2 della Costituzione, secondo il quale « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo », tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alla tutela giurisdizionale, che sono dunque garantiti a tutti indistintamente (come ha più volte chiarito anche la Corte costituzionale).
Dunque, in breve, la situazione giuridica del cittadino si differenzia da quella dello straniero per la portata più ampia di diritti esercitabili (tra cui, su tutti, quelli politici), per la libertà di circolazione nel territorio (laddove invece l’ingresso e la circolazione dello straniero sono discrezionalmente regolamentate dal legislatore, in ragione della valutazione di un complesso di interessi pubblici rilevanti) e per la stabilità della sua permanenza (infatti, mentre il cittadino non può essere allontanato dal territorio nazionale per alcuna ragione, lo straniero può essere soggetto ad espulsione).

La normativa vigente in materia di cittadinanza italiana
Se volgiamo lo sguardo alla disciplina vigente (legge 5 febbraio 1992, n. 91, e relativi regolamenti esecutivi, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 e d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362), la regola di base è l’acquisizione della cittadinanza “iure sanguinis”: è cittadino italiano chi nasce o viene adottato da almeno un cittadino italiano.
Tuttavia, non è escluso che in alcune ipotesi peculiari, possa avere rilievo la nascita sul suolo italiano: infatti, è cittadino chi nasce nel territorio dello Stato se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi; ovvero se, ai sensi della legge dello Stato al quale appartengono i genitori, al figlio non è trasmessa automaticamente la cittadinanza; infine, è considerato cittadino lo straniero permanente in Italia, figlio di genitori entrambi ignoti, di cui non sia accertata diversa cittadinanza. Inoltre, lo straniero nato in Italia, che qui vi abbia risieduto ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età, può fare richiesta della cittadinanza italiana.
La cittadinanza, poi, si può acquistare con il matrimonio: il coniuge del cittadino italiano può a sua volta diventare cittadino se, in costanza del rapporto matrimoniale, abbia risieduto legalmente in Italia da almeno due anni, ovvero, se residente all’estero, a condizione che siano decorsi tre anni dalla data di matrimonio (i termini sono dimezzati, peraltro, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
Vi sono poi le cosiddette ipotesi di “naturalizzazione” (concessione della cittadinanza), in favore: dello straniero che è figlio o discendente in linea retta di secondo grado di un cittadino italiano e che risieda in Italia da almeno tre anni; dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda legalmente in Italia per almeno cinque anni in seguito all’adozione; dello straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano; del cittadino di uno Stato membro UE che risieda legalmente in Italia da almeno quattro anni; dell’apolide che risieda legalmente in Italia da almeno cinque anni; dello straniero che risieda legalmente in Italia da almeno dieci anni; dello straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
In questi casi, la cittadinanza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno. Ma l’efficacia del decreto è subordinata al giuramento dell’interessato, da prestarsi entro sei mesi, di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
È previsto infine che i figli minorenni del soggetto che abbia acquistato la cittadinanza italiana, conviventi con esso, acquistino a loro volta la cittadinanza italiana, con la facoltà di rinunciarvi una volta divenuti maggiorenni se in possesso di altra cittadinanza.

La proposta di riforma
Il d.d.l. 2092 all’esame dell’assemblea del Senato della Repubblica, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2015, apporta alcune modifiche alla legge appena esaminata.
Per effetto della riforma, la cittadinanza italiana può essere acquisita:
da chi nasce nel territorio dello Stato da genitori stranieri di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 14, d.lgs. 30/2007) o del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, d.lgs. 286/1998); in tal caso il figlio acquista la cittadinanza se, per lui, il genitore ne manifesta la volontà entro il compimento della maggiore età ovvero se il diretto interessato, una volta divenuto maggiorenne, ne fa richiesta nei successivi due anni. La necessità del requisito del permesso di lungo soggiorno del genitore fa sì che la regola “ius soli” sia accolta in una sua versione “temperata”;
dal minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cd. “ius culturae”); in tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa dal genitore legalmente residente entro il compimento della maggiore età dell’interessato, ovvero mediante richiesta del diretto interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
A ciò si affianca una nuova ipotesi di concessione della cittadinanza, in forza della quale lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia prima del compimento della maggiore età, e vi abbia legalmente risieduto da almeno sei anni, può richiedere la cittadinanza purché dimostri di aver frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale. In questo caso, la cittadinanza viene riconosciuta mediante il procedimento che culmina con il decreto presidenziale.
Per quanto riguarda lo status dei figli degli ex-stranieri divenuti cittadini, la riforma rimuove il requisito della convivenza con il genitore ai fini dell’estensione dello status civitatis (fatta salva la facoltà di rinuncia).
Le nuove ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana si applicano agli stranieri che hanno maturato i requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma, purché non abbiano compiuto il ventesimo anno di età. Tuttavia, si prevede anche che lo straniero che abbia già maturato i requisiti per l’acquisto della cittadinanza iure culturae, nonostante abbia superato il limite d’età, possa farne richiesta purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni in Italia.
Alla nuova disciplina sulla cittadinanza si aggiungono poi alcune norme di contorno, tra cui:
l’obbligatorietà per gli ufficiali dell’anagrafe di comunicare agli interessati, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, la facoltà di acquisto della cittadinanza per “ius soli” e per “ius culturae”;
l’esenzione dal pagamento di contributo di legge (attualmente pari a 200 euro) per le istanze relative alla cittadinanza dei minori.

Una riforma inutile e inaccettabile
L’iniziativa legislativa di riforma, come si è detto, è ufficialmente mossa dall’intento di integrare pienamente nella comunità nazionale gli stranieri di seconda/terza generazione che, a differenza dei genitori, non hanno mai provato in prima persona l’esperienza migratoria.
Si assiste, tuttavia, a una inaccettabile attenuazione dei presupposti necessari per la concessione della cittadinanza, che ora può essere concessa anche sulla base di un rapporto assolutamente breve con il nostro Stato. Viene meno, insomma, l’accertamento di quel radicamento indicativo del fatto che il futuro cittadino ha fatto suoi i principi e le regole del nostro ordinamento. Inoltre, le nuove ipotesi prevedono che il genitore straniero possa optare per la cittadinanza italiana del minore a prescindere dalla verifica di una effettiva volontà di quest’ultimo, con la conseguenza che il figlio potrebbe diventare, facendo leva sulle norme internazionali a tutela dei minori (che assicurano la presenza del genitore accanto al figlio), uno strumento che consente anche al genitore straniero di restare sul territorio italiano.
Questo ampliamento della platea di potenziali nuovi cittadini, poi, diviene ancor più inaccettabile laddove si osservi che, in realtà, non ci sono ragioni che lo giustificano.
A ben vedere, infatti, l’impianto normativo vigente non presenta ostacoli insormontabili per coloro che, pur non essendo nati in Italia, volessero ottenere la cittadinanza, né, d’altro canto, gli stranieri che non fossero in condizioni di ottenerla vivono in una condizione deteriore.
Allo stato attuale, infatti, a nessun figlio di stranieri è precluso l’accesso ad alcuni servizi fondamentali, come, ad esempio, il diritto all’assistenza sanitaria o all’istruzione.
Quanto alla possibilità per lo straniero di diventare cittadino italiano, poi, la legge 91/1992 già la ammette, stabilendo due diverse ipotesi in favore a) dello straniero nato in Italia ed ivi ininterrottamente residente fino alla maggiore età, e b) dello straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni (quattro anni se si tratta di un cittadino di uno Stato UE).
Dunque, se l’attuale assetto normativo è senz’altro soddisfacente o, quantomeno, tranquillizzante, lo scenario che si prospetterebbe una volta introdotto il criterio dello “ius soli” sarebbe paradossale, poiché finirebbe per svilire il concetto stesso di cittadinanza.
Questa, anche nella sua dimensione puramente giuridica, è un valore fondamentale per ogni ordinamento, poiché imposta il rapporto tra il cittadino e lo Stato, inquadrandolo in una somma di diritti e doveri. Dunque, l’assetto legislativo corrisponde a una precisa scelta di carattere politico, culturale ed etico. Ogni aspetto dell’istituto, in altre parole, è espressione di momenti fondamentali per la vita della nazione: ad esempio, al diritto di determinare la vita politica corrisponde il dovere di difendere lo Stato, anche con il supremo sacrificio della vita.
Ciò giustifica, senza dubbio, una diversità di trattamento tra il cittadino e lo straniero ed impone di regolare con estremo rigore la materia, escludendo che la concessione della cittadinanza possa essere ancorata, come vuole il progetto di riforma, al semplice calcolo degli anni di permanenza o al dato, di per sé privo di significato, del luogo di nascita.
Questo è proprio l’equivoco di fondo, che sta nel ritenere che la cittadinanza sia semplicemente un diritto, svincolato da qualsiasi fondamento di carattere culturale o politico, e soprattutto, dai doveri che l’appartenenza a una comunità nazionale impone.

A.S.G.A.R.

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Ius soli, una riforma inutile e inaccettabile. Ecco perché | Patrioti 5 Settembre 2017 - 9:45

[…] via Il Primato Nazionale […]

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