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Super green pass, le famiglie riscoprono il carpooling per portare i figli a scuola

by Antonietta Gianola
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carpooling super green pass
Roma, 5 dic — Super green pass in vigore dal 6 dicembre, in Italia: con il certificato verde rafforzato — rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite — cambia l’accesso per bar, ristoranti, palestre, hotel e mezzi pubblici anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, utilizzato in larga parte dagli studenti, le famiglie con i figli non vaccinati si sono organizzate facendo propria la filosofia del carpooling. Obiettivo previsto peraltro anche da Agenda21, sistema green che prevede la costituzione di equipaggi tra 2 o 3 famiglie che si accordano per effettuare il percorso casa-scuola con un’unica auto. Si fa di necessità virtù e si dà una mano alla mobilità sostenibile oltre che consentire ai figli di poter frequentare la scuola in presenza.

Trasporti pubblici off limits per i non vaccinati, torna il carpooling per andare a scuola

Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta, il 26 novembre, sui social sono nate le chat per organizzare la logistica del carpooling. Il fenomeno è nazionale, con tanti genitori che si stanno coordinando in un clima di collaborazione e solidarietà. Per agevolare il servizio, si condividono fogli Excel dove chi aderisce indica l’orario in cui ha bisogno di un passaggio, da dove partire, dove arrivare e le auto a disposizione.
Non tutti però sono riusciti a coordinarsi, a trovare un passaggio o a incastrare gli orari. «Manderò mio figlio sulla corriera come al solito», dichiara un utente, «il servizio è pubblico e pagato con i soldi di tutta la collettività. Al posto del Super Green Pass gli metterò in tasca un’assunzione di responsabilità che dovrà mostrare all’accertatore delle Certificazioni Verdi Covid-19».

Cosa c’è scritto?

VISTO l’ART.1 del DL 111/2021 convertito in L. 133/2021 il quale recita al comma 1 “1. Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, e l’attività scolastica e didattica in presenza”
VISTO L’art. 9 ter 1 del DL 111/2021 convertito in L. 133/2021 intitolato “impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo” che prevede “le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione (…)”
VISTO l’art. 34 Cost. il quale statuisce il diritto/dovere all’istruzione “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. (…)”.
Si rimette nelle mani dell’accertatore la responsabilità giuridica, civile, amministrativa e penale di un’azione contraria alla legge e alla Costituzione della Repubblica italiana diffidandolo dal far scendere la studentessa o lo studente in un luogo diverso da quello abitualmente individuato come fermata. I regolamenti delle aziende di trasporto pubblico locale non permettono inoltre alcuna forma di ricatto/minaccia sul minore ed infine qualunque incidente dovesse succedere in conseguenza il “controllore” sarà ritenuto responsabile. Così come eventuali ritardi o assenza scolastica causata dalla forzata discesa a una fermata non consueta a quella più prossima all’Istituto Scolastico.
Antonietta Gianola

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