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Tribunale di Milano, batosta agli Lgbt: no a trascrizioni di “figli” di coppie dello stesso sesso

by Michele Iozzino
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milano figli

Roma, 6 feb – Nei certificati di nascita solo la madre biologica può e deve essere riconosciuta come tale. Questo quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Milano in merito al caso della trascrizione di figli di tre coppie di donne.

La decisione della Corte d’Appello di Milano

La sezione minori e famiglie del tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Procura del capoluogo meneghino ribaltando la sentenza del 23 giugno dello scorso anno. In quell’occasione a essere ritenuta illegittima e quindi da dover annullare era stata solamente la trascrizione da parte di una coppia di due uomini che avevano avuto un figlio tramite utero in affitto, mentre erano state ritenute valide quelle di tre coppie di donne che invece avevano fatto ricorso alla fecondazione assistita. Anche in questi ultimi casi il cosiddetto genitore d’intenzione non può essere trascritto negli atti di nascita. Solamente il genitore biologico ha quindi diritto al riconoscimento giuridico, mentre per il genitore d’intenzione rimane aperta la strada dell’adozione. Come spiegano i giudici: “Nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione di far annotare nell’atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia”. Allo stesso modo, “Non è ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso”.

Solo il genitore biologico va riconosciuto come tale

Se la sentenza del 23 giugno si era limitata al riconoscimento che la trascrizione dell’atto di nascita da parte dei due uomini costituisse una violazione della normativa vigente in quanto seguiva all’uso dell’utero in affitto, ovvero di una pratica vietata in Italia, la decisione di oggi sembra seguire un principio più ampio, distinguendo nettamente tra genitore biologico e non lo è all’interno delle coppie dello stesso sesso. Il tribunale ha anche chiesto “l’intervento del legislatore”, in quanto “unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire”. Una sottolineatura, quella sui diritti del nascituro, che è centrale soprattutto in un’epoca in qui ogni cosa è piegata ai desideri dei singoli individui.

Michele Iozzino

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