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Cassazione: “Cannabis light, vietato commercio dei derivati”

by Ilaria Paoletti
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Roma, 31 mag – Con sentenza della Cassazione a sezioni unite penali è stato dichiarato  reato il commercio di prodotti derivati dalla cannabis light.

La legge 242 del 2016

La sentenza deve ancora essere depositata nella sua forma completa di motivazioni, ma secondo le notizie date dalla stessa Cassazione, d’ora in poi “la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati”.

Contrasto di interpretazioni sul commercio

Ad essere colpiti da questo provvedimento saranno gli esercizi commerciali che commercializzano tutto ciò che è derivato da una specifica varietà di cannabis Sativa, la cosiddetta cannabis light. Foglie e infiorescenze triturate hanno un contenuto di principio attivo inferiore a quello di resina e olio, che veniva ritenuto “non drogante”. La Cassazione è intervenuta a sezioni unite perché vi era un contrasto di interpretazioni sulla regolarità della commercializzazione della cannabis light e dei derivati, autorizzata da una legge del 2016 che, tuttavia, non disciplinava nel dettaglio la vendita. Vi erano, infatti, due sentenze di opposta definizione della Corte.

Federcanapa: “Non chiuderanno i negozi”

Sulla notizia interviene anche Federcanapa, che in una nota dichiara che “La soluzione delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione non determina  la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa“. Nella nota si legge anche che “il testo della soluzione dice chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.  “Da anni – sostiene ancora  Federcanapa – la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5%. Pertanto non può considerarsi reato vendere prodotti derivati delle coltivazioni di canapa industriale con livelli di Thc sotto quei limiti”.

Salvini soddisfatto: “A favore del divertimento sano”

Matteo Salvini, da tempo impegnato in una crociata contro i negozi di cannabis light, dichiara: “Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma, e a favore del divertimento sano”. Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, esprime una simile opinione: «Questa decisione conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre manifestato in relazione alla vendita di questo tipo di prodotti e la bontà delle posizioni espresse e delle scelte da noi adottate fino ad oggi». Dello stesso avviso Stefano Pedica del Partito Democratico: «Non ci sono droghe di serie A e B. Sono tutte pericolose. Dietro il proibizionismo non c’è nessuna ipocrisia. A questo punto bisogna procedere in fretta alla chiusura dei negozi che vendono cannabis light».

Ilaria Paoletti

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Cassazione: “Cannabis light, vietato commercio dei derivati” - AllNews24 31 Maggio 2019 - 11:35

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