Genova, 10 lug – E’ giusto licenziare un operaio se è troppo lento nello svolgere il suo lavoro. E’ il caso della Rgm di Genova, azienda metalmeccanica dove lavorava E. A., a quanto pare esageratamente lento. Dopo i richiami verbali e le lettere di richiamo, per tre volte, a partire dal 2011, erano scattati i procedimenti disciplinari: sospensioni dal lavoro. Ma il lavoratore non ne voleva sapere di essere più veloce. Alla fine il 3 dicembre 2013 l’azienda dispone il licenziamento per giusta causa, possibilità prevista persino dallo Statuto dei lavoratori e dal contratto nazionale di lavoro per la “voluta negligenza e lentezza nell’esecuzione del lavoro“. L’operaio, sostenuto dal sindacato, ha immediatamente fatto ricorso al giudice del lavoro. Ebbene, alla fine dopo una battaglia legale durata cinque anni, l’azienda ottiene ragione: esiste un minimo di produttività sotto il quale il lavoro non è più tale. In questi casi, il datore di lavoro può licenziare.
La sentenza della Cassazione risale al 17 aprile scorso ma le motivazioni sono state depositate solo pochi giorni fa. Confermato quindi il licenziamento dell’operaio, deciso l’anno scorso dalla Corte d’appello di Genova, condannato per altro a pagare quattromila euro di spese legali all’azienda. Le motivazioni ricordano che la lettera di licenziamento del dicembre 2013 contestava all’operaio il fatto di “aver impiegato più di 3,5 ore di tempo per eseguire una lavorazione che un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in poco più di mezz’ora“. E che nei mesi precedenti già per tre volte (a gennaio 2011 e poi, una dopo l’altra, il 16 e il 30 settembre 2013) l’operaio era stato sospeso dal lavoro a causa della esasperante lentezza con cui eseguiva gli ordini. I tre provvedimenti di sospensione erano stati ritenuti “validi ed efficaci” dalla Corte d’appello del capoluogo ligure.
Nel ricorso contro la decisione dei giudici genovesi, i legali di E.A. si erano appellati a questioni procedurali e avevano contestato il metodo impiegato dall’azienda per rilevare i tempi di produzione dell’operaio, che secondo la difesa violavano il divieto di controllo a distanza dei dipendenti previsto dallo Statuto dei lavoratori. Ma la Cassazione ritiene che, trattandosi di un semplice codice a barre, lo Statuto non vieta “l’installazione di impianti di controllo posti per esigenze produttive dai quali non risulti compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori”.
Alberto Palladino
Genova, operaio troppo lento. Cassazione: "Giusto licenziarlo"
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3 comments
E’ un pericoloso precedente.
Specie in tempi in cui il sottoposto non ha più difese (vedi eliminazione dell’Articolo 18).
Se non torna la lotta di classe la vedo veramente nera per noi Plebe…
un’azienda si aspetta che i lavoratori facciano la loro parte (lavoro)
visto che poi si pretende che faccia la propria (stipendio)
….
mi sembra una posizione ragionevole.
se si vuole dormire c’è il letto,no?
e in questo caso l’azienda ha rispettato le leggi,
cercando di “motivare” il lavoratore,prima di arrivare al licenziamento.
licenziamento che ricordiamo,avrebbe potuto evitare benissimo,
accelerando un pò il suo ritmo:
se non l’ha fatto,
o è narcolettico (e in questo caso avrebbe dovuto essere in ospedale,non in fabbrica)
oppure c’era il dolo…
magari per risentimento verso l’azienda,
che ovviamente si è difesa.
comunque l’ex dipendente può sempre
seguire la mia strada e aprirsi una partita iva,no?
così sarà libero di muoversi alla velocità che gli è più congeniale:
certo poi bisognerà vedere quanto riesce ad andare avanti dormendo,
ma questa è un’altra storia….
l’operaio era handicappato da qualche problema fisico/psico?… No? Allora….non male se venisse utilizzata la stessa ”deduzione” in ambiente ”’pubblico”…..purtroppo è molto difficile che ciò accada…è un ”serbatoio” voti …