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Lo Statuto albertino: la prima Costituzione degli italiani

by Daniele Trabucco
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Statuto Albertino

L’evoluzione delle forme di Stato e di governo che, dal 1861 al 1948, si sono susseguite in Italia richiede un’analisi puntuale e dettagliata al fine di comprendere non solo le scelte adottate in seno all’Assemblea costituente tra il 1946 ed il 1947, ma anche le successive trasformazioni tacite intervenute senza alcuna modifica della Costituzione formale attualmente vigente. A questo scopo è sufficiente iniziare l’indagine dallo Statuto albertino del 1848 giacché, come è stato rilevato (Paladin), i sistemi configurati dalle prime carte costituzionali della Penisola, cioè dalle costituzioni giacobine degli anni in cui gli eserciti francesi travolsero le preesistenti monarchie assolute, non hanno rappresentato che un fenomeno effimero, senza precedenti storici e senza conseguenze che si siano proiettate al di là della caduta dell’impero napoleonico. Viceversa, a seguito della proclamazione del Regno d’Italia avvenuta con la legge 17 marzo 1861, n. 4761, lo Statuto albertino divenne il primo testo costituzionale dello Stato italiano.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2022

Un luogo comune sullo Statuto albertino

La qualifica di Costituzione «flessibile» attribuita allo Statuto albertino del 1848, vigente fino al 1944 per essere abrogato dalla cosiddetta Costituzione «provvisoria» (decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151), nonostante il preambolo lo definisse «legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia», si ricollega tradizionalmente alla forza formale della Carta in relazione alla legge ordinaria statale e alla sua posizione nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto. Pertanto, è considerato flessibile quel testo nella quale le norme costituzionali, sebbene logicamente e politicamente sovraordinate rispetto alle norme legislative ordinarie, possono in qualunque momento essere modificate, abrogate o derogate con leggi ordinarie.

L’incapacità di resistenza all’intervento di norme ordinarie in contrasto con la Carta costituisce, dunque, la caratteristica fondamentale per poter cogliere il carattere flessibile di un documento costituzionale, nonché l’elemento che indica, come è stato rilevato dalla giuspubblicistica inglese – prima Dicey (1835-1922) e poi Bryce (1838-1922) – l’assenza di regole di modifica diversamente da quanto che avviene per le Costituzioni rigide, le quali presentano un iter di revisione aggravato rispetto a quello di approvazione di una semplice legge (si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 138 della Costituzione italiana vigente del 1948).

Come stanno le cose

Ora, lo Statuto albertino è sempre stato fatto rientrare, da parte della dottrina, all’interno di questa categoria, quanto meno fino all’entrata in vigore della legge del 9 dicembre 1928, n. 2693, il cui articolo 12 prescriveva il parere obbligatorio del Gran consiglio del fascismo «su tutte le questioni aventi carattere costituzionale», rendendo in questo modo «aggravato» ogni procedimento di modifica. Tuttavia, una parte dei costituzionalisti (Pace, Bognetti) ha sottoposto a critica questa distinzione che si gioca su un piano esclusivamente formale-procedurale, dal momento che prescinde dai…

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