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Decreto “taglia prezzi”: analisi dell’ennesimo (deludente) provvedimento governativo

by Asgar
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Roma, 29 mar – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21/2022 (c.d. “DL taglia prezzi”). Approvato la settimana scorsa prevede, in particolare, il taglio delle accise sui carburanti – finanziato con una tassa sui superprofitti delle aziende energetiche – e la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette dei mesi di maggio e giugno. Molte sono state le critiche mosse a questo provvedimento che, nuovamente, opta per l’adozione di misure straordinarie temporanee per risolvere fenomeni non passeggeri che necessiterebbero piuttosto di essere contrastati da rimedi strutturali e maggiormente efficaci.

Decreto “taglia prezzi”: tra carenze e grandi assenti

Partiamo dal taglio delle accise sui carburanti: benché si tratti di una misura rinnovabile nel tempo, risulta comunque insufficiente, poiché comporta una limatura per soli 30 giorni di pochi centesimi di accise per litro e l’effetto sul prezzo finale al consumo è ben inferiore agli aumenti in corso. Inoltre, per quanto possa essere pleonastico tornare a citare la “leggenda metropolitana” sulle “componenti anacronistiche” delle accise, è inevitabile rimarcare l’assurdità di dover ancora pagare accise sulla crisi di Suez del 1956 o sulla ricostruzione dell’alluvione di Firenze del 1966.

In ultimo, in relazione a tale misura, va denunciata una grande assente: l’Agenzia delle Dogane, che ha tardato ad uscire con la consueta circolare in cui comunica le nuove aliquote. Sicuramente non ha aiutato il fatto che siano stati due i provvedimenti pubblicati in Gazzetta: il decreto ministeriale di attuazione della Finanziaria 2008 e il decreto-legge “Taglia prezzi”. A quanto si apprende, il decreto Mef-Mite era necessario per quantificare il surplus di gettito Iva dovuto all’aumento dei prezzi dei carburanti (308 milioni di euro circa) a cui il DL aggiunge altri 588 milioni circa, per arrivare a un taglio di 25 cent/litro delle accise su benzina e gasolio. Sempre a quanto si apprende, non sarebbe prevista alcuna compensazione per le minusvalenze sulle merci in magazzino.

La comunicazione delle giacenze da parte degli operatori è prevista solo per rafforzare vigilanza e controlli sul mercato da parte di Guardia di Finanza, Mister Prezzi e Antitrust. Ad aumentare la confusione, il fatto che l’indicazione della riduzione sul Gpl è contenuta solo nel decreto interministeriale e solo in euro per mille chili. Insomma, tra tempi di pubblicazione troppo concitati, mancanza di coordinamento con le Dogane e punti oscuri sul “magazzino”, forse si poteva fare un po’ meglio. Soprattutto, era lecito attendersi una maggiore prontezza da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Anche la rateizzazione delle bollette dei soli mesi di maggio e giugno per le imprese suscita alcune perplessità: la condizione di garanzie pubbliche sui prestiti contratti per fare fronte ai maggiori costi delle imprese non fa altro che generare ulteriori indebitamenti in capo agli operatori, senza incidere sul reale problema del costo dell’energia per il settore industriale che questa disposizione non affronta.

Tassa sugli extraprofitti: perché è criticabile 

Ma passiamo ora alla “tassa sugli extraprofitti”: un intervento volto a tassare i (“presunti”) extraprofitti che gli operatori hanno generato nelle operazioni di trading energetico, per gestire l’eccezionale condizione in cui versano i mercati energetici. Inevitabilmente la disposizione ha suscitato raffronti con analoghi interventi normativi del passato (c.d. “Robin Hood tax”) cui il legislatore si è indubbiamente ispirato, nonché molte critiche sotto il profilo logico e legale. Innanzitutto, non risulta chiaro come attraverso una nuova tassa si possa conseguire il fine di ridurre i prezzi energetici. Addentrandoci poi nell’analisi di dettaglio della misura, il primo aspetto che pecca di chiarezza è l’ambito soggettivo di applicazione, la cui descrizione, eccessivamente generalizzata, genera numerosi dubbi circa l’attuale platea dei soggetti passivi. Ma se in questo campo può concedersi qualche elemento di “vaghezza” (ferma restando la necessità di demandare la relativa chiarificazione ad un intervento dell’Agenzia delle Entrate, per quanto spesso frammentario e tardivo, come in questo caso), nessun margine di ambiguità e irragionevolezza dovrebbe essere consentito rispetto all’identificazione della base imponibile.

Il meccanismo di raffronto tra i saldi delle operazioni IVA dei semestri ottobre 2021-marzo 2022 e ottobre 2020-marzo 2021 è criticabile laddove compara due stagioni economiche poco rappresentative della “normalità” o della “straordinarietà” dei profitti. Paradossalmente, si finisce per far pagare più tasse proprio a quei soggetti che più hanno sofferto e si sono visti quasi azzerare il proprio fatturato nel periodo pandemico e che, quindi, adesso assistono a un maggior incremento solo relativo della propria attività. Insomma, il calcolo dei cosiddetti “extraprofitti”, così effettuato, esporrebbe la relativa norma a possibili impugnative costituzionali.

Tutt’altro effetto avrebbe prodotto una norma che, per esempio, stabiliva un tetto nazionale al prezzo del gas realizzato, invece, sulla base di un’operazione trasparenza sui contratti di import vigenti e sul loro prezzo reale rispetto a quello che si determina ogni giorno sul mercato spot. Un simile intervento andrebbe comunque accompagnato da misure finalizzate a sganciare la valorizzazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili dal prezzo del gas.
L’impressione quindi è che sia l’ennesima occasione persa, ossia un altro caso paradigmatico dell’impossibilità di continuare a riporre fiducia in interventi salvifici del Governo.

Alessandra Tripodi – Asgar

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