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Nasce "Altaforte", la casa editrice sovranista

by La Redazione
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Roma, 17 lug – Ma chi l’ha detto che la cultura si sposi solo con la narrazione globalista, cosmopolita, immigrazionista? Il pregiudizio, duro a morire, non è in realtà mai stato vero, ma da oggi lo sarà ancora di meno. Da settembre, infatti, la società editrice del Primato Nazionale lancerà un nuovo progetto: la casa editrice Altaforte. Un avamposto editoriale che, già nelle parole degli animatori, non nasconde una esplicita vocazione politica. Anzi, esplicitamente sovranista.
“Vogliamo dare voce ai vasti spazi al di fuori del pensiero omologato – dichiara Francesco Polacchi – in risposta ad un’esigenza che ci è apparsa subito chiara guardando la crescita costante delle vendite, degli abbonamenti e degli accessi alla rivista online. Esiste un vastissimo pubblico che chiede di poter accedere, da una parte, a una controinformazione di qualità e, dall’altra, di ritrovare traccia di un sentire comune scomparso dalle cronache mediatiche. A questo pubblico ora risponderemo anche con approfondimenti di firme importanti che non ci fanno invidiare il parterre degli autori delle case editrici blasonate”. Fra i promotori anche Andrea Antonini: “Per tutti coloro che hanno collaborato alla nascita di Altaforte si è trattato di una risposta ad una spinta ideale che va ben oltre la semplice impresa economica. Il settore dell’editoria vive anni difficili e i canali culturali sono storicamente appannaggio di un mondo chiaramente marchiato. Ne siamo perfettamente consapevoli ma abbiamo alle nostre spalle e davanti a noi un percorso certo e ragionato: forti di un piano editoriale che, ancor prima dell’esordio, si spinge fino a dicembre 2019, con tre collane fra saggistica politica, inchieste e romanzi, sappiamo di poter contare su contributi di autori di grande spessore. I nostri libri racconteranno storie di ieri e di oggi, di vite quotidiane e di eroi dimenticati ma, sempre, rappresentando l’altra faccia della medaglia del moderno politicamente corretto, perché il nostro pubblico vuole una verità sui fatti del mondo che non sia concordata dai padroni dell’informazione. Da settembre, per rispondere a tutte queste esigenze – conclude Andrea Antonini – ci saremo noi“.
Sul sito della casa editrice è stato diffuso un video con alcuni degli autori già ingaggiati e che, come promette il portale, garantiranno “un libro al mese”. Fra essi, alcune vecchie conoscenze del Primato nazionale, come il giornalista sportivo di Mediaset, Paolo Bargiggia, l’economista Marco Mori e, ovviamente, il direttore Adriano Scianca. Sua la prima pubblicazione di Altaforte: a settembre, infatti, uscirà La nazione fatidica, un saggio dedicato al futuro politico dell’Italia, ma anche alle sue radici metafisiche.
Giorgio Nigra

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7 comments

Fabrice 17 Luglio 2018 - 5:46

Possibile titolo di un besseller sovranista:
“Padroni A Casa Nostra Per Sempre, Mai Più Schiavi Di Nessuno!!”
Complimenti per l’iniziativa editoriale!!
Saluti.
Fabrice

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angelo 17 Luglio 2018 - 8:31

Finalmente! Preordinato “La nazione fatidica” grazie e buon lavoro!!

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piero vassallo 17 Luglio 2018 - 10:32

il buonismo, ovvero il cancro del pensiero moderno
auguri di buon lavoro e di successo, piero vassallo

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Sandro Mariani 18 Luglio 2018 - 8:37

C’è solo cartaceo?

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BIANCA Francesco Carlo Via Luigi Arati n.13 00151 Roma 13 Febbraio 2019 - 6:31

Le sorti di una Nuova Italia dipendono dalla radicale riforma della costituzione del 1948, ormai obsoleta.
Senza alcuna presunzione, sull’argomento ritengo che per andare incontro alle vere attese del Popolo Italiano sia necessario procedere ad una completa revisione delle nostre Istituzioni, centrali e locali, ab imis fundamentis, mediante la partecipazione, permanente e diretta, di persone qualificate della SOCIETA’ CIVILE nella Amministrazione della COSA PUBBLICA.
Senza tali riforme, ogni tentativo di mettere ordine nei bilanci delle Pubbliche Istituzioni è destinato a rimanere un puro esercizio verbale, peraltro frammentario ed inconcludente.
Su tali presupposti segnalo alcune mie considerazioni contenute in un Progetto di Nuova Costituzione, il cui testo integrale è possibile scaricare dal sito: http://www.nuovacostituzione.it. e che sottopongo all’esame di codesta Casa Editrice per una eventuale pubblicazione
Tale progetto potrebbe costituire lo schema per un dialogo costruttivo tra quanti abbiano interesse alla modernizzazione e moralizzazione del nostro PAESE e favorire il superamento di quel chiacchiericcio parlamentare che tanti danni, materiali e morali, ha arrecato e continua ad arrecare alla Società civile.
Disponibile per ulteriori chiarimenti.
Francesco Carlo BIANCA
MANIFESTO
PER UNA
NUOVA COSTITUZIONE
Il punto centrale delle riforme costituzionali, dolosamente sottaciuto dai mestieranti della politica, è costituito dalla necessità per la Comunità Nazionale di riappropriarsi della SOVRANITA’, da costoro monopolizzata con l’occupazione di tutti gli Organi vitali dello Stato da cui hanno spolpato ogni risorsa materiale, nell’esclusivo interesse personale e delle rispettive Congreghe partitocratiche.
Ciò è stato possibile e lo sarà sempre a causa della pretesa, connaturata al sistema dei Partiti, di considerarsi gli unici interpreti delle aspirazioni e dei bisogni del POPOLO; affermazione palesemente falsa dato che un REGIME di DEMOCRAZIA veramente equilibrato deve necessariamente poggiare su tutti e due i pilastri di cui è costituita la Comunità: “partitico-elettivo” e “selettiva-partecipativa”; così come delineato in una Ipotesi di una “NUOVA COSTITUZIONE” di cui si elencano, in modo non esaustivo, i seguenti PRINCIPI: 1) nei procedimenti di elaborazione e approvazione delle normative legislative-regolamentari assicurarne la rispondenza ai reali interessi della Comunità mediante l’apporto, qualificato sul piano culturale e professionale, di cittadini estranei alla militanza nei Partiti, designati dalle Categorie professionali, produttrici di beni e di servizi; 2) attribuire la Personalità Giuridica di diritto privato alle FORMAZIONI di PARTITO e SINDACALI; 3) ridurre il numero dei membri delle Assemblee Elettive, con limite di partecipazione a due sole legislature nei relativi Consessi; 4) equiparare la normativa economica e previdenziale dei membri delle Assemblee elettive a quella comune in materia di lavoro subordinato e comunque assoggettabile a iniziativa referendaria, abrogativa; 5) eliminare qualsiasi forma di finanziamento pubblico a favore delle organizzazioni partitiche; 6) istituire un Parlamento Monocamerale formato solo da trecento membri: duecento, espressione delle formazioni di Partito e cento, espressione di una Conferenza Nazionale, rappresentativa delle varie discipline d’insegnamento nelle Università Statali e Libere, nonché degli Ordini e Associazioni Professionali; 7) attribuire al Primo Ministro, Capo dell’esecutivo, poteri di nomina e di revoca dei propri ministri in numero non inferiore a dieci e non superiore a quindici; 8) eleggere il Presidente della Repubblica tra le Personalità, individuate dal Parlamento, estranee alla militanza nei Partiti, che abbiano dato prestigio alla Patria nel campo della cultura umanistica, scientifica, letteraria e artistica; 9) eleggere i Giudici Costituzionali a mezzo di una Conferenza Nazionale dei rappresentanti delle Università Statali e Libere, del Consiglio Nazionale Forense e dei Dottori Commercialisti; 10) fissare al trenta per cento l’aliquota massima applicabile sul reddito netto, tassabile, delle persone fisiche e giuridiche, nel rispetto della principio di progressività delle imposte; 11) eliminare le sovrimposte e le addizionali; 12) applicare le aliquote relative alla imposizione indiretta sui consumi e sui trasferimenti, con salvaguardia dei beni vitali dell’esistenza; 13) unificare le giurisdizioni: ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria riservando, nei vari gradi di giurisdizione, una percentuale di posti agli avvocati e dottori commercialisti; 14) sopprimere le Regioni e le Province; 15) unire o fondere i Comuni con popolazione residente inferiore ai ventimila abitanti; 16) istituire, in Aree Metropolitane, Conferenze Permanenti come Enti Amministrativi Territoriali di coordinamento e raccordo intercomunale delle varie attività locali, da costituire con un numero di Comuni non inferiore a venti e popolazione complessiva non inferiore ad un milione di residenti; 17) attribuire direttamente a tali Enti quote di tributi erariali, accertati e riscossi nei rispettivi territori; 18) istituire una Conferenza Nazionale Permanente degli Enti Amministrativi Territoriali, per la valutazione comparativa dell’azione amministrativa e gestione dei servizi nelle varie Aree Metropolitane, con il compito di individuare i procedimenti più idonei a garantire la migliore efficienza ed economicità nei servizi erogati.
La realizzazione di tale progetto costituzionale, che richiederebbe coraggio e forza morale, e le cui norme, precettive e programmatiche, andrebbero realizzate per gradi, si rende ormai ineludibile per un reale processo di ristrutturazione e risanamento, morale e finanziario, degli Organi Costituzionali e della Pubblica Amministrazione.
BIANCA Francesco Carlo (www.nuovacostituzione.it”)
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Francesco Carlo Bianca 10 Marzo 2020 - 1:30

Avv. Prof. Francesco Carlo Bianca
GIUSTIZIA e POLITICA

Nella fase costituente del 1948, la magistratura, quale garante imparziale del rispetto delle leggi, era chiamata a ricoprire un ruolo centrale nell’assetto dello Stato democratico.
Funzionale a tale attività era la necessità di porre la Magistratura in una posizione di assoluta autonomia e indipendenza di fronte al potere esecutivo, e i singoli giudici in una posizione di soggezione soltanto alla legge: una giusta reazione all’articolo 98 dello Statuto albertino: “La Giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce”; da cui era scaturito l’ordinamento giudiziario del 1865, che solo sul piano formale riconosceva la indipendenza della magistratura mentre, in concreto, ne assicurava il pieno controllo governativo mediante una particolare disciplina dello stato giuridico dei magistrati: dall’assegnazione delle sedi alle promozioni, ai trasferimenti, alle nomine dei capi degli uffici ed ai provvedimenti disciplinari; attività svolte da una Commissione composta da magistrati nominati e controllati dal Ministro della Giustizia, munito del potere di trasferirli in base ad una non meglio definita “utilità di servizio” e di ammonimento e richiamo in virtù di una non meglio definita “attività di alta sorveglianza”.
Nell’intento di assicurare ai giudici quell’assoluta autonomia e indipendenza che non avevano mai avuto, i Costituenti accolsero la concezione dello Stato illuminista, sostenuta da Piero Calamandrei, anche se una così esasperata interpretazione liberale si poneva in patente contrasto col principio democratico, in forza del quale l’esercizio di qualsiasi pubblica attività andava ricondotto al giudizio della sovranità popolare; rilievo non secondario su cui era stata richiamata l’attenzione dei costituendi, data la singolare posizione in cui si sarebbero trovati i magistrati, una volta sganciati dal controllo parlamentare.
Con l’accettazione dell’idea liberale, l’articolo 101 della vigente Costituzione ha affermato la completa indipendenza dei giudici dal potere politico: ”La giustizia è amministrata in nome del Popolo”, non più, quindi, in nome del re, “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non più, quindi, al potere esecutivo; l’articolo 104 afferma che tutti i provvedimenti sullo stato giuridico dei magistrati vanno affidati al Consiglio Superiore della Magistratura; mentre l’articolo 107 proclama l’inamovibilità dall’ufficio e afferma che questi si distinguono soltanto per la diversità delle funzioni, esclusa ogni gerarchia che possa derivare dall’anzianità o dall’ufficio ricoperto.
Tornando al periodo monarchico, non si può dire che il Pubblico Ministero abbia avuto un trattamento più favorevole rispetto a quello della magistratura giudicante; anzi, la sua posizione era sottoposta a un controllo addirittura più stringente, come risulta dalla definizione dell’articolo 129 dell’Ordinamento giudiziario del 1865: “rappresentante del potere politico presso l’autorità giudiziaria, direttamente dipendente dal Ministro della Giustizia, in grado di controllare l’esercizio dell’azione penale a mezzo di circolari inviate ai Procuratori Generali delle Corti di Appello e da costoro trasmesse ai Procuratori del re presso i Tribunali, così da poter realizzare una vera e propria selezione di quei reati che il potere politico intendeva perseguire con maggiore determinazione, quali quelli commessi in occasione di scioperi, di conflitti sociali o manifestazioni di dissenso politico”. “Ove la risposta giudiziaria a episodi di conflittualità, politica o sociale, di particolare rilevanza richiedesse una strategia concordata tra il Governo e la Magistratura, il Ministro della Giustizia, sollecitato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro dell’Interno, poteva anche inviare istruzioni riservate sui modi di conduzione di singoli procedimenti, invitando, per esempio, il pubblico ministero ad emettere ordini di cattura, a contestare reati di particolare gravità, ovvero ad astenersi dall’esercitare l’azione penale. Grazie a questi poteri di supremazia gerarchica sul pubblico ministero, il Governo era quindi in grado di esercitare un controllo preventivo sui casi che sarebbero stati portati all’esame dei giudici, predeterminando, a seconda della convenienza politica, l’area di intervento della magistratura giudicante”.(vds. Lo Stato della Costituzione. Guido Neppi Modona e Anna M. Poggi – Ed. Il Saggiatore, 1998.
Con l’avvento della democrazia liberale, il vigente Ordinamento giudiziario attribuisce al Pubblico Ministero le stesse garanzie di cui gode la magistratura giudicante e gli fa obbligo di esercitare l’azione penale, che deve iniziare, condurre e concludere in completa autonomia e indipendenza, senza alcuna subordinazione al potere politico, nei confronti di chiunque ritenga autore di un reato.
In definitiva, anche tale Ufficio esercita un’attività ampiamente discrezionale, non equilibrata con il principio di responsabilità. Problema, questo, che ha interessato e continua a interessare tutti i regimi democratici.
“Se si considerano le modifiche introdotte nell’assetto istituzionale del pubblico ministero in vari Paesi e il perdurante dibattito sul suo ruolo, può’ certamente dirsi che i tentativi sinora fatti di bilanciare i due valori dell’indipendenza e della responsabilità assumono il carattere di un equilibrio instabile piuttosto che quelle di soluzioni definitive e pienamente soddisfacenti. In particolare, in vari Paesi democratici si può notare la ricorrente tendenza a modificare tale equilibrio con misure volte a rendere il pubblico ministero meno dipendente dalle maggioranze governative. Una tendenza, tuttavia, che non viene mai spinta fino al punto da ignorare il valore democratico della responsabilità. All’interno di questo quadro l’Italia si profila come un caso deviante. Priorità assoluta è data al valore dell’indipendenza. Nessun rilievo è dato al valore democratico della responsabilità per le scelte che i pubblici ministeri sono comunque chiamati a prendere nel cruciale settore delle politiche penali. Se si aggiunge che il pubblico ministero ha la direzione dell’intera fase delle indagini e il pieno controllo della polizia giudiziaria, e che l’iniziativa dell’azione penale è passata dal Capo dell’ufficio alla quasi completa discrezionalità del singolo pubblico ministero, si può avere un’idea dell’enorme potere che egli ha in mano. In altre parole, è considerato pienamente legittimo che ciascuno di essi inizi e conduca, in assoluta indipendenza, indagini di qualsiasi tipo, su qualsiasi cittadino, utilizzando le forze di polizia per accertare reati che essi stessi, più o meno fondatamente, ritengono essere stati commessi. E non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per queste decisioni, nemmeno qualora le accuse – com’è successo – si rivelino, negli anni successivi, del tutto infondate nel corso del dibattimento, cioè quando le molteplici sanzioni sociali e\o politiche e\o economiche e\o familiari che di fatto spesso si collegano alle iniziative penali, hanno già prodotto appieno i loro dirompenti effetti sui cittadini indagati o imputati e sulle loro famiglie”.(vds. G. DI Federico, Una Costituzione per le riforme- Le riforme costituzionali e la giustizia- pag.202 e segg. Ed. Liber Liberal, Firenze. Purtroppo, tale amplissima discrezionalità, che poggia proprio sull’irresponsabilità, ha sollecitato e scatenato l’attività di alcuni pubblici ministeri, indirizzata ad attirare (in buona o in mala fede) l’attenzione dei mezzi di comunicazione di massa, così da soddisfare le più disparate ambizioni personali, potendo questi scegliere, a discrezione, le persone da perseguire piuttosto che i casi su cui indagare.
Da quanto detto è facile rilevare come, ancora oggi: “ il problema della regolamentazione del potere giudiziario è uno dei più delicati col quale deve confrontarsi il legislatore costituente in uno stato democratico, poiché nel delineare una funzione la cui rilevanza politica non può essere disconosciuta, è necessario rendere compatibile la sua “democratizzazione” con la sua indipendenza e separazione: esigenze che sono, in generale, differenti e, in alcune occasioni, contraddittorie, e comunque in tensione permanente” –(vds. La posizione del potere giudiziario nella Costituzione spagnola del 1978, Louis Mosquera pagg.677 e segg. in La Costituzione spagnola del 1978 –Giuffrè – ed.1982)
Per questi motivi, anche nel settore della Giustizia sarebbe opportuno attuare profonde riforme, per impedire il formarsi di caste o correnti ideologiche, immettendo, nei vari gradi di giurisdizione, cittadini dotati di professionalità tecnica ma formati e affinati in un contesto sociale “laico”. E’ la soluzione adottata in quasi tutti i Paesi europei, in cui un’aliquota dei posti disponibili negli organici della magistratura è riservata agli avvocati; soluzione del resto adottata, sia pure in modo marginale, anche dal nostro Ordinamento: infatti, anche la Giustizia italiana, sia pure in modo marginale o residuale, si avvale di avvocati, denominati giudici di pace, giudici onorari aggiunti di Tribunale (GOA), mentre nelle Commissioni Tributarie la collaborazione con i giudici togati si estende fino ai commercialisti e ai tecnici professionali, competenti nei vari settori di natura fiscale.
Inoltre, andrebbe realizzato il principio dell’incompatibilità delle funzioni, giudicante e requirente, con gli incarichi professionali, con gli arbitrati e vietato il distacco presso altre amministrazioni; oltre all’ineleggibilità alle cariche elettive dei magistrati e dei pubblici ministeri prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di effettiva cessazione dal rapporto di lavoro.

Francesco Carlo BIANCA

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Francesco Carlo Bianca 12 Marzo 2020 - 6:42

Illiceità dell’attività autoreferenziale
dei Consessi elettivi

Nell’esercizio della Sovranità, delegata dagli elettori ai membri dei Consessi Elettivi, politici e amministrativi, manca il concorso, qualificato sul piano morale e culturale, di cittadini estranei alla militanza nei Partiti.
Tale situazione impedisce un controllo di merito, sostanziale, della conformità degli atti normativi, legislativi e regolamentari, agli interessi e alla volontà della Comunità Nazionale fin dal momento della loro ideazione e formazione; mancanza di un convincente controllo politico e di opportunità che risalta in modo ancor più eclatante in quegli atti particolari che hanno per oggetto il trattamento economico e previdenziale, con connessi privilegi, di tali Consessi, spesso deliberati in sedute notturne, furtim, direbbero i nostri Padri.
Atti, quindi, di natura “autoreferenziale”, in patente conflitto d’interessi con quelli della Comunità Nazionale, perché riguardano gli interessi economici e previdenziali degli stessi interessati che li deliberano; atti di natura autoreferenziale rivestite di una legalità solo apparente e, tra l’altro, prive di una qualsiasi disciplina normativa che possa permetterne l’impugnativa davanti ad un giudice terzo.
In definitiva, per i motivi sopra delineati, una così conclamata illiceità esige l’immediata dichiarazione delle loro nullità o, quanto meno, di annullabilità, per il danno arrecato alla Comunità (damnun iniuria datum) e conseguente obbligo di restituzione delle somme illecitamente intascate dai beneficiari.

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