Roma, 1 ago – Cosa contiene il testo del combattutissimo ddl Bonafede? Il disegno, che si compone di 48 articoli, tra le principali novità prevede la riduzione dei tempi dei processi civile e penale a un massimo di sei anni tra primo grado, appello e Cassazione, anche attraverso un giro di vite sulla durata delle indagini preliminari, con sanzioni per i magistrati che non rispettano i tempi. Previsti anche interventi sull’ordinamento della magistratura e sulla composizione e sistema elettorale del Csm, il modello meritocratico per le nomine e regole più ferree per il rientro in ruolo delle toghe che fanno politica. Vediamole nel particolare:
Processo civile
I ddl prevede la semplificazione delle procedure per “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo”. Questo comporta la riduzione dei riti speciali, l’introduzione di paletti per il ricorso in appello, l’obbligo che il deposito dei documenti e degli atti avvenga per via telematica e che la notificazione di questi ultimi avvenga attraverso Pec. Nuove regole anche per le richieste di archiviazione: al via il “principio di chiarezza e sinteticità degli atti da parte del giudice” e la “strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo per favorire un’agevole consultazione”.
Processo penale
Riduzione dei tempi del processo penale con stretta sulle indagini preliminari: la durata va da un minimo di 6 mesi, per i reati per i quali è prevista unicamente la pena pecuniaria o la detenzione fino a tre anni, a 18 mesi per i reati più gravi, indicati nell’articolo 407 del codice di procedura penale. Per tutti gli altri casi è di un anno. La proroga può essere richiesta dal pm una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. Se il pm, entro questi termini, non notifica l’avviso di chiusura delle indagini o non ne chiede l’archiviazione, è obbligato a depositare la documentazione delle indagini svolte, così che l’indagato e il difensore ne possano prender visione. La violazione di queste prescrizioni, se dovuta a dolo o negligenza inescusabile, configura un illecito disciplinare. E’ previsto poi che gli uffici del pm, “per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, selezionino le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, indicati nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica e redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici” e che “in questi criteri tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”.
Riforma ordinamentale magistratura
Introduzione di criteri rigorosamente meritocratici per le carriere dei magistrati e stop alle ‘porte girevoli’ nei passaggi tra magistratura e politica.
Ai magistrati che hanno avuto incarichi in Parlamento o al governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano, di presidente o assessore nelle Regioni o Province autonome, o di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti, non è più consentito il rientro in magistratura. E’ previsto un ricollocamento solo in ruoli amministrativi. Alla scadenza del mandato, il magistrato per 5 anni non può essere ricollocato in ruolo nello stesso distretto dove ha svolto l’incarico amministrativo e, “in caso di collaborazione presso la Presidenza dl Consiglio o i ministeri, per due anni non può fare domanda per accedervi nuovamente”. Per accedere ai vertici degli uffici giudiziari la riforma introduce una serie di criteri, di merito e anzianità di servizio e prevede che “le nomine siano effettuate attraverso il rispetto cronologico della vacanza dei posti e l’audizione dei candidati”.
Consiglio superiore della magistratura
L’introduzione di modifiche alla composizione e al sistema elettorale del Csm avviene in seguito al caso Palamara, lo scandalo sul mercato delle nomine che ha travolto il Consiglio superiore della magistratura. L’intenzioni del guardasigilli è quindi di sottrarre l’organo di governo autonomo della magistratura “dalle grinfie delle correnti”. Aumenta il numero dei consiglieri, che ora arriva a 30: 20 togati e 10 laici, così che i componenti della sezione disciplinare del Csm, non debbano fare parte anche di altre commissioni consiliari. I laici, eletti dal Parlamento, non devono avere “ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi in Parlamento o al governo, al Parlamento europeo, nelle regioni o Province autonome, o alla guida di Comuni co più di centomila abitanti”.
Cristina Gauri
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