Home » Green pass obbligatorio al lavoro, ecco cosa cambia: controlli e sanzioni

Green pass obbligatorio al lavoro, ecco cosa cambia: controlli e sanzioni

by Ludovica Colli
3 comments
green pass lavoro

Roma, 13 ott – Green pass obbligatorio al lavoro da venerdì 15, il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida su controlli e sanzioni. Sul sito del governo sono state pubblicate le Faq per chiarire cosa cambia e cosa si rischia a non rispettare le regole. Il premier ha firmato anche un Dpcm con le linee guida per il personale della pubblica amministrazione.

Green pass obbligatorio al lavoro, Draghi firma i Dpcm

Il presidente del Consiglio, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato con due Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19. Come è noto, il green pass è obbligatorio sia per il personale delle pubbliche amministrazioni che per i lavoratori del settore privato. Sul fronte Pa, l’obbligo scatta anche per “i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici”. Così come per “i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione”. “Come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti”, si sottolinea nel Dpcm.

Le Faq di Palazzo Chigi

Come funziona per chi non ha ricevuto in tempo il green pass? Sarà possibile esibire “i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro – ricorda Palazzo Chigi -. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”.

Chi controlla i green pass? “Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso”. Oppure “successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale”. “Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università”. Il Dpcm prevede anche maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita. “Ogni amministrazione – viene infatti precisato – anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale”.

I controlli nel settore privato

Per quanto riguarda il settore privato, ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli. Tuttavia il Dpcm indica come prioritario che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. “È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione”. “Purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”, spiega Palazzo Chigi.

Le sanzioni per chi non è vaccinato

“Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass” se si presenta al lavoro senza la certificazione. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass va incontro ad una multa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. “Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”, si legge nelle Faq. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Lo smart working non esenta dal green pass

Non sono consentite deroghe sull’obbligo del green pass per i dipendenti pubblici e senza certificato verde non si può ricorrere allo smart working. Non è consentito infatti in alcun caso consentire il lavoro agile a chi non è in possesso della certificazione verde. Inoltre il lavoratore che dichiari il possesso del green pass ma non sia in grado di esibirlo deve essere considerato assente ingiustificato. E non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile, che sarà comunque l’eccezione e non la regola.

Chi può richiedere la certificazione verde

La certificazione verde può e deve essere richiesta dai datori di lavoro esclusivamente ai lavoratori, compresi quelli autonomi che prestano servizio presso l’azienda. Qualche esempio per capire. Parrucchieri ed estetisti non devono chiedere il green pass ai clienti. “I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori? Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione”, spiega Palazzo Chigi. Ancora, come devono comportarsi i clienti che salgono a bordo di un taxi o di una vettura Ncc? “I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di Ncc”.

Ludovica Colli

You may also like

3 comments

Sergio Pacillo 13 Ottobre 2021 - 10:04

E Draghi, con tutti gli impegni cui ha assolto, ha avuto anche il tempo di scrivere questo bel divertente decreto ?
Forse avrà avuto il tempo di leggerlo.

Reply
fabio crociato 14 Ottobre 2021 - 11:48

“Firma Facile ha colpito ancora”, al cinema Italia.

Reply
Green pass, oggi 2 milioni di lavoratori a casa: è caos tamponi - 18 Ottobre 2021 - 12:13

[…] 18 ott – Sono circa 2 milioni i lavoratori non vaccinati che non hanno il green pass perché non sono riusciti a farsi il tampone in farmacia. Per molti di loro è stato praticamente […]

Reply

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

Newsletter

Iscriviti alla newsletter



© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati