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Il parlamentarismo peccato originale: la lezione dimenticata di Carlo Costamagna

by La Redazione
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Roma, 13 feb – La forma di governo adottata dalla Costituzione vigente, nella sua Parte II, è la Repubblica parlamentare “a debole razionalizzazione”, ove sono limitati gli interventi del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia che intercorre tra il governo ed il parlamento. Tuttavia, in presenza di una crisi, il Presidente della Repubblica, l’organo più “enigmatico” dell’ordinamento costituzionale come lo definiva il prof. Livio Paladin, è chiamato a valutare tutte le soluzioni possibili per incaricare una figura idonea a formare un nuovo esecutivo che, ai sensi dell’art. 94, del testo fondamentale, possa ottenere la fiducia nelle due camere.

Parlamentarismo vizio originario

In questo modo – e la formazione del governo Draghi lo dimostra – il parlamento assume una configurazione politica smontabile e rimontabile a seconda delle logiche partitocratiche e del senso di responsabilità dei rappresentanti della nazione. Soprattutto quando pende sul loro capo la “spada” della legge costituzionale n. 1/2020 inerente alla riduzione del numero dei parlamentari. É il parlamentarismo il germe infausto presente nella forma di governo scelta dalla Costituzione del 1948, dove ciò che conta è unicamente la permanenza di una qualunque maggioranza numerica per l’intero quinquennio di legislatura. É evidente come questo sistema abbia favorito e favorisca quelli che Carlo Costamagna, il giurista “politico” per dirla con le categorie di Giuseppe Bottai, definiva “i nuovi egoismi”, propri del partitismo dell’arco costituzionale. Rispondenti a logiche e interessi estranei a quelli nazional-popolari.

La partita sui 209 miliardi di euro, che dovrebbero arrivare dall’approvazione del Recovery Fund da parte dell’Unione Europa, altro non sono che l’ultimo esempio di questi appetiti partitici totalmente incapaci di scorgere il veleno nel boccone: aumento del debito pubblico e esautoramento di ogni residua sovranità.

Nell’esperimento costituzionale post-bellico, Costamagna vedeva oscurarsi le idee stesse di Stato e di nazione, gli “interessi comuni” smarrirsi e la “potenza costituzionale”, cioè un potere “ordinato”, come scriveva Oswald Spengler, frammentarsi in “informi potenze individuali”. Cioè in un potere sostanzialmente “arbitrario” e “modulare”.

Quale “Repubblica”?

Il partitismo e il parlamentarismo, peró, non erano e non sono il solo “vizio d’origine” della Costituzione. Ce n’era un altro altrettanto grave al punto di configurarsi come assurdo. Nessuna forza politica, nessun rappresentante del “nuovo ordine” democratico, osservava Costamagna, aveva detto al popolo italiano quale genere di Repubblica si stava costruendo e non lo aveva neppure invitato a pronunciarsi in occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Al popolo fu impedito, insomma, di compiere il solo atto sovrano che vale a qualificare, oltre che a legittimare, anche in termini dottrinari, una democrazia. Decidere cioè liberamente il tipo di reggimento politico nel quale avrebbe voluto riconoscersi ed operare. Infatti, parlare di Repubblica, senza ulteriori qualificazioni, significa ben poco dal momento che di Repubbliche ne esistono molte. Anche quella italiana.

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Avvocato del Foro di Roma)

Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).

Cav. Dott. Matteo Pio Impagnatiello (Componente del Comitato scientifico di Unidolomiti).

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