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Storia mitologica della prescrizione. L’amore impossibile tra Chronos e Dike

by La Redazione
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divinità greche

Roma, 4 dic – Quello tra Chrónos («Tempo») e Díke («Giustizia») è un rapporto problematico. Lo è sempre stato, in verità. E, dal primo gennaio 2020, rischia di complicarsi ulteriormente, con conseguenze non da poco per i mortali, specie per quelli che verranno processati. Non se ne parla nelle narrazioni teogoniche e nemmeno in quelle mitiche, ma sui giornali e in Parlamento. Di altre storie, certo più idilliache, e più care ai romantici, come quella tra Amore e Psiche, narra già Lucio Apuleio, nelle Metamorfosi, romanzo che contiene una storia romantica. Ma la nostra è una storia fatta di conflitti e di rovesci, in cui, come accade ai fiumi carsici, nessuno prende stabilmente il dominio, né il Tempo, né la Giustizia, e dove l’idillio è l’eccezione. L’uno atterra l’altra, che si rialza e lo sopraffà, in uno scontro millenario, destinato forse a durare quanto durerà la vita umana. Eppoi, noi romantici non siamo.

“Prescrizione” e “Processo Infinito”, i figli di Chronos e Dike

Da Chrónos e Díke, amanti molto litigiosi, nacquero due figli, altrettanto litigiosi: «Prescrizione» e «Processo Infinito». Il padre prediligeva il secondo, disprezzato dalla madre. Il fatto che «Processo Infinito» volesse, sin da piccino, durare in eterno, lo favoriva agli occhi del padre, per il quale Díke era più metastasi, che metà. Il nome stesso del bimbo esprimeva un ossimoro: il processo – qualunque processo – non può non avere un epilogo, altrimenti si offende Alétheia («Verità»), amica di Díke, e Díke stessa, e si onorano Phóbos («Paura») e Deîmos («Terrore»), divinità poco raccomandabili, temute dagli umani.

D’altronde, i mortali, specie quelli cari a Díke, questo lo sapevano bene. Uno di essi, Francesco Carnelutti, scrisse che «il processo è di per sé una pena» e, conscio da sempre di ciò, difese Rodolfo Graziani in un giudizio per collaborazionismo, quando nessun altro cattedratico avrebbe accettato di assumerne la difesa, in un’arringa tanto memorabile, quanto sostanzialmente vittoriosa (AA.VV., Il dramma di Graziani, Bologna, Zuffi, 1950). Ed anche gli imputati per delitti politici, in giudizi imbastiti da magistrati che cercano più reati che prove, lo sanno bene.

Il volto di “Prescrizione” muta nel tempo

Il volto di «Prescrizione» muta nel tempo, perché del Tempo è comunque figlia, ma ne disegnano i tratti gli umani. Nel Codice Penale Sabaudo (1859), essa estingue reato e pene (art. 131); diversa la scelta nel testo dello Zanardelli, promulgato trent’anni dopo, ove, all’art. 91, si precisa che “la prescrizione… estingue l’azione penale”. Alfredo Rocco, nella Relazione al Re di accompagnamento al testo definitivo del nuovo Codice (1930), delineando l’originaria fisionomia dell’art. 157, la ascrive tra le cause di estinzione del reato, in quanto “già i Romani dicevano… crimen extinguitur mortalitate, e designavano l’amnistia come abolitio criminis”. Nella temperie berlusconiana, la norma viene novellata (art. 6, comma I, L. n. 251/2005, c.d. ‘legge Cirielli’): cadono gli scaglioni decisi da Rocco e il volto di «Prescrizione» cambia nuovamente. Ferma la soglia minima, il massimo edittale funge da bussola, saldando il meccanismo estintivo alla dosimetria sanzionatoria. Seguono negli anni interventi minimali, quasi di maquillage.

L’ergastolo processuale dei presunti innocenti

Ma gli dèi non si curano molto dei pensieri umani, se non nella misura in cui essi gli permettono di rimanere immortali, come accade quando le loro preghiere salgono le pendici dell’Olimpo o quando ricevono offerte votive. Né importa ad essi delle qualificazioni giuridiche o di problemi che reputano meramente nominali. E Chrónos, d’emblèe, afferrandola col braccio del legislatore (art. 1, comma I, lett. d], e], f], L. n. 3/2019, c.d. ‘legge spazzacorrotti’), ha di recente divorato «Prescrizione» per garantire la successione a «Processo Infinito». Non sappiamo ancora se e come interverrà la Corte Costituzionale, ammesso che, su impulso o motu proprio, qualche giusdicente sollevi questioni e le trasmetta i relativi atti. Fagocitata «Prescrizione», restano, infatti, vigenti norme costituzionali (art.111) e convenzionali (art. 6 CEDU.) che garantiscono la durata ragionevole del processo. Nell’incessante lotta tra Chrónos e Díke, molti e diversi parlamentari prendono ora le parti degli dèi in lite, mossi da mutevoli e poliedrici interessi, come nell’Iliade, e perpetuando l’odissea di chi, inerme, si appresta ad essere sottoposto, da presunto innocente, all’ergastolo processuale.

Andrea Petito – A.S.G.A.R.

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2 comments

Fabio Crociato 4 Dicembre 2019 - 10:20

Grazie per l’ articolo, molto stuzzicante!
Segnalo che la “Decontestualizzazione” è un rischio reale nel giudizio umano (e non divino!), troppo ritardato per mancanza di tempo e/o professionalità e/o altro. Dopo tanto tempo, alla professionalità del giudice deve aggiungersi quella dello storico. Hai voglia…

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