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Lavoro: la lunga “controriforma” da opporre alle imposizioni euro-liberiste

by La Redazione
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Lavoro

Roma, 4 apr – Il diritto del lavoro è da molti anni oggetto di riforme ispirate ai principi liberisti contenuti nei trattati europei. Tale tendenza ha preso l’avvio soprattutto a partire dall’Atto Unico Europeo del 1986. Quello con il quale si è passati dalla fase del mercato comune al mercato unico. Per proseguire con il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea del 1992. In ultimo, con il Trattato di Lisbona del 2007.

C’è stata una progressiva mercificazione e disumanizzazione del fattore lavoro. Sancita in linea di principio nei trattati e penetrata negli ordinamenti giuridici nazionali attraverso lo strumento di normazione ordinaria costituito da regolamenti e direttive, soprattutto a seguito del riconoscimento della primazia del diritto comunitario in base alla sentenza Simmenthal (Corte di Giustizia europea, 1978) e Granital (Corte Costituzionale italiana, 1984) e della responsabilità statale per la mancata applicazione delle direttive in base alla sentenza Francovich (Corte di Giustizia europea, 1991). L’intervento pubblico è stato progressivamente escluso dal novero degli strumenti della politica economica. Questo in virtù dei principi della concorrenza e del divieto degli aiuti di Stato alle imprese.

Abbandonata l’idea stessa di una politica industriale, non si riesce più a garantire i diritti che la Costituzione della Repubblica Italiana, teoricamente “fondata sul lavoro”, dovrebbe assicurare ai suoi cittadini lavoratori. Un ulteriore elemento di confusione e di disordine nella normativa in materia di lavoro è stato introdotto con la sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione. Il quale ha improvvidamente incluso nella potestà legislativa concorrente Stato-Regioni la tutela e sicurezza del lavoro e la previdenza complementare e integrativa.

Il lavoro ridotto a merce

Per la concezione economica liberista, il lavoro è merce. Nel diritto comunitario la rappresentazione plastica di questo concetto si ritrova nel principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi. Le cosiddette quattro libertà: la libertà della volpe nel pollaio, avrebbe detto l’economista tedesco Friedrich List.

In quanto fattore della produzione la merce-lavoro, ove venga offerta in quantità non sufficiente o a un prezzo ritenuto troppo elevato, deve essere reperita a un prezzo più basso al di fuori del mercato di riferimento. A tal fine si delocalizza l’azienda o si importa manodopera straniera disponibile a ricevere retribuzioni più basse di quelle dei lavoratori autoctoni. Nozione, questa, ben chiara al pensiero marxista di fine Ottocento e alla coeva prassi sindacale, generalmente contrari all’ingresso di manodopera straniera, considerata strumento padronale tendente alla costituzione di un esercito industriale di riserva utile ad abbassare il livello salariale. Ironia della storia, l’odierna sinistra globalista è su posizioni diametralmente opposte. Del resto Oswald Spengler ricordava che «la sinistra fa sempre il gioco del grande capitale. A volte perfino senza saperlo».

La prima tappa della distruzione del diritto del lavoro fu la riforma Treu del 1997, responsabile in particolare di aver introdotto il famigerato lavoro interinale (ora somministrazione di lavoro). Venne poi la riforma Biagi del 2003, che fece proliferare i contratti precari e indebolì il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Infine la riforma Fornero del 2012, che colpì soprattutto la stabilità del rapporto di lavoro introducendo una maggiore facilità di licenziamento. I disastri provocati da tre decenni di riforme europeiste del lavoro ci indicano chiaramente che il mercato del lavoro deve tornare ad essere un mercato nazionale. Disciplinato dal diritto interno e tendente al pieno impiego della forza lavoro nazionale.

Tornare alla Costituzione

La legislazione del lavoro deve tornare a ispirarsi nelle sue linee fondamentali ai principi contenuti nella Costituzione . Diritto al lavoro e conseguente promozione della piena occupazione (art. 4), tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35), diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente per il sostentamento del lavoratore e per la propria famiglia, a un orario di lavoro confacente e alle ferie retribuite (art. 36), tutela del lavoro delle donne e dei minori, con particolare riguardo alla promozione della maternità e della famiglia (art. 37), garanzia di un sistema organico di assistenza e previdenza sociale contro i rischi di malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria e inabilità (art. 38).

In questo quadro, deve essere ripristinata la disciplina della tutela contro i licenziamenti vigente prima della riforma Fornero del 2012. Ripristino dunque della tutela reintegratoria nel posto di lavoro per tutti i casi in cui essa è stata sostituita con una tutela di tipo risarcitorio. Deve essere ripristinato il limite giornaliero dell’orario di lavoro di 8 ore, vigente in Italia dal 1923 al 2003 e inopinatamente abrogato dal D.Lgs. 66/2003. Il quale, recependo la direttiva europea in materia di orario di lavoro che stabilisce un riposo giornaliero garantito di sole 11 ore, di fatto rende lecita una prestazione lavorativa giornaliera di 13 ore.

Per il ripristino integrale dei Ccnl

I contratti collettivi nazionali dei vari comparti, che nel 2009 sono stati assoggettati a una riforma che ha sostituito lo schema del contratto economico biennale e normativo quadriennale con quello del contratto triennale sia normativo che economico, dovrebbero essere modellati su uno schema unico di contratto. In ogni caso deve essere ribadita la primazia del contratto collettivo nazionale di lavoro tanto sui contratti aziendali che a maggior ragione su quelli individuali.

Dovrà essere data piena applicazione legislativa delle disposizioni dell’art. 39 della Costituzione su registrazione obbligatoria e conferimento ai sindacati della personalità giuridica, rappresentatività ed efficacia erga omnes dei contratti stipulati dai sindacati registrati. Questo anche al fine di arginare il ruolo pernicioso svolto oggi dai sindacati maggiormente rappresentativi, che dopo aver usurpato nel secondo dopoguerra un ruolo di interdizione politica, economica e sociale che non gli compete, hanno oggi perso ogni contatto con i bisogni e le aspirazioni della classe lavoratrice.

Superare il precariato nella giungla dei contratti

Il lavoro parasubordinato, disciplinato dalla riforma Biagi tra il 2003 e il 2015 come lavoro a progetto, è presente ancora oggi con alcune forme di collaborazione coordinata e continuativa. Le quali devono essere senza mezzi termini vietate e considerate per quello che sono. Ovvero lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo a fini sostanzialmente elusivi della normativa giuslavoristica e previdenziale.

Allo stesso modo la somministrazione di lavoro, nonché ogni forma di intermediazione e mediazione privata, devono essere vietate per legge. La stessa attività di mediazione attualmente svolta dai centri per l’impiego e dai servizi per il lavoro degli enti locali va ricondotta sotto la competenza dello Stato. Ciò da attuarsi mediante la ricostituzione degli uffici di collocamento gestiti dal ministero del Lavoro. I contratti di lavoro ripartito o intermittente debbono parimenti essere cancellati dall’ordinamento. Meritando di essere ricordati negli anni a venire come bizzarrie di un periodo da dimenticare.

Il lavoro a tempo determinato, che negli ultimi anni ha subito un processo di progressiva liberalizzazione, deve essere utilizzato nei soli casi di stagionalità o temporaneità del lavoro. Vale a dire come modalità iniziale di inserimento del lavoratore nell’impresa nei casi in cui non ricorrano le esigenze formative proprie del contratto di apprendistato.

In ogni caso, i contratti a qualsiasi titolo precari devono essere disincentivati mediante una maggiore imposizione fiscale e contributiva a carico del datore di lavoro rispetto a quella applicabile al contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per quest’ultimo deve essere alleggerito il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo. Deve infatti essere infine ridotto il carico fiscale del lavoro dipendente e ampliata la casistica di spese deducibili e detraibili. Questo anche al fine di combattere l’evasione fiscale e garantire un’effettiva equità contributiva.

L’apprendistato per il lavoro dei giovani

Occorre rilanciare il contratto di apprendistato, che negli ultimi anni sta vivendo un momento positivo. Le tre fattispecie attualmente previste dalla normativa, ovvero quella per la qualifica e il diploma professionale (fascia 15-25 anni), quella professionalizzante (18-29 anni) e quella di alta formazione e ricerca (fascia 18—29 anni di età) possono essere ridotte a due unificando la seconda e la terza. E’ opportuno che i giovani acquisiscano una qualifica professionale prima del diciottesimo anno, piuttosto che perdere tempo in percorsi formativi privi di sbocchi.

Occorre una rivoluzione culturale che restituisca prestigio, rispetto e soprattutto un adeguato riconoscimento giuridico al lavoro manuale in genere. Occorre rilanciare anche la formazione professionale, indispensabile alla pari dell’apprendistato alle piccole e medie imprese e alla salvaguardia degli antichi mestieri artigiani. Nonché gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alle imprese e creazione di occasioni di collaborazione tra imprese, università ed enti pubblici.

Compartecipazione, cogestione e sicurezza

La partecipazione dei lavoratori agli utili e/o alla gestione delle imprese, prevista dall’art. 46 della Costituzione, può essere introdotta a patto che eventuali forme di cogestione non si risolvano in un ulteriore ostacolo al dispiegarsi delle energie imprenditoriali già così duramente provate dalla crisi e dalla concorrenza internazionale. La cogestione dovrà essere portata avanti dalle rappresentanze direttamente elette dai lavoratori impiegati nell’azienda più che da parte di eventuali apparati burocratici dei sindacati.

La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere incrementata soprattutto nei cantieri edilizi e nelle attività a grave rischio. Ovviamente senza introdurre un regime troppo vincolistico che penalizzi le imprese e pregiudichi la loro capacità produttiva e concorrenziale. I costi della sicurezza, di cui dovrà essere riconosciuta la piena deducibilità o detraibilità fiscale, devono essere considerati non una spesa a fondo perduto. Al contrario: un investimento per risparmiare spese assicurative e risarcitorie a carico dell’impresa e del sistema previdenziale pubblico.

L’immigrazione non è una risorsa

Rifiutando una concezione del lavoro come merce e della forza lavoro come fattore della produzione che, in dispregio a qualsiasi considerazione di tipo sociale e umanitario, può essere spostata tra Paesi e continenti senza alcun rispetto della dignità umana, deve essere assicurata una collaborazione con i Paesi del terzo mondo per la risoluzione in loco dei loro problemi sociali ed economici. Stabilendo un fermo argine ai flussi migratori in ingresso, peraltro assolutamente inutili in un quadro di gravissima crisi economica e di elevata sottoutilizzazione della forza lavoro nazionale.

Per le lavoratrici madri deve essere previsto un congedo parentale con indennità sostitutiva dello stipendio, a carico della gestione previdenziale di competenza, pari all’80% della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino. Detto beneficio dovrebbe spettare a tutte le donne che decidono di non lavorare per seguire i figli fino all’età di accesso alla scuola. Ad esso si dovrebbe affiancare la possibilità di poter conciliare i tempi di lavoro con quelli da dedicare alla cura dei figli durante la minore età di questi ultimi.

Il lavoro nella pubblica amministrazione

Infine, anche per quanto riguarda il pubblico impiego, devono essere ribaditi i principi costituzionali e in particolare quelli dell’art. 97, con particolare riguardo alla regola dell’accesso esclusivamente per concorso pubblico. Troppo spesso elusa o aggirata per motivi politico-clientelari.

Gli obiettivi dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la tutela della dignità e del prestigio dei pubblici dipendenti che sono la precondizione per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, nel quadro di una politica di valorizzazione delle risorse umane, potranno essere perseguiti con maggiore efficacia nel quadro di un ritorno alla disciplina del pubblico impiego vigente anteriormente alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, integralmente attuata con il D.Lgs. 29/1993 e attualmente contenuta nel D.Lgs. 165/2001. Anche nel pubblico impiego deve essere ridimensionato e ricondotto entro i suoi legittimi e naturali limiti il ruolo del sindacato. Oggi diventato troppo spesso uno strumento clientelare e di pressione politica nei confronti del datore di lavoro pubblico. Con esiti assolutamente inconciliabili con i principi di autorità e dignità dello Stato.

In ogni caso la materia del lavoro, come ogni altro aspetto della vita nazionale, potrà essere finalmente orientata al perseguimento degli interessi della collettività, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Allorchè l’Italia, uscendo dall’Unione Europa e dall’Eurozona, recupererà la propria sovranità, potendo così finalmente realizzare i più ambiziosi obiettivi strategici in ogni campo dell’economia nazionale.

Carlo Altoviti

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3 comments

Sergio Pacillo 4 Aprile 2021 - 9:55

l’Italia è una repubblica fondata sui ristori

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Lavoro: la lunga “controriforma” da opporre alle imposizioni euro-liberiste 5 Aprile 2021 - 4:26

[…] Lavoro: la lunga “controriforma” da opporre alle imposizioni euro-liberiste proviene da Il Primato […]

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Fabio Crociato 5 Aprile 2021 - 11:39

Articolo interessante, fondamentale. Mi riprometto di leggerlo con attenzione per un eventuale commento sensato. Per ora mi limito a sottolineare che il lavoro-studio (integrati), sono, molto semplicemente, la vita!
(E che le “quattro libertà” sono sempre state tali solo a chiacchiere, sostanzialmente ben pilotate e precluse ai più).

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