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Assegno di mantenimento: cos’è e come funziona

by La Redazione
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Una separazione o un divorzio possono essere resi più problematici dall’eventuale presenza di figli. Una delle questioni che può risultare più spinosa in situazioni di questo genere è quella relativa al mantenimento della prole: vediamo di seguito cosa dice la legge in merito e quali oneri spettano ai genitori.

Mantenimento dei figli: la normativa di riferimento

L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli è statuito dall’articolo 316 bis del Codice Civile:I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. In base a quanto stabilito dal dispositivo, l’obbligo di mantenimento dei figli esiste sia per le coppie sposate che per quelle non sposate o conviventi; in aggiunta, come si legge sul portale specializzato Avvocato Accanto, l’onere sussiste tanto per i figli maggiorenni quanto per quelli minorenni.

Il Codice Civile stabilisce, inoltre, che “in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole”.

A quanto ammonta l’assegno di mantenimento

Dal punto di vista normativo, non esiste alcuna sostanziale differenza – per quanto riguarda il mantenimento dei figli – tra una coppia sposata ed una convivente non sposata. Nel primo caso, la separazione ed il divorzio vengono sanciti dall’autorità giudiziaria mentre nel secondo caso la decisione viene presa di comune accordo, senza il bisogno della sanzione da parte di un giudice. Una volta consumata la separazione, si pone il problema del mantenimento; per le coppie sposate, è generalmente il giudice ad esprimersi in merito ma, non esistendo alcun parametro matematico per stabilire con precisione l’ammontare del mantenimento, sono i genitori ad avanzare una proposta. Il giudice incaricato valuta questa proposta e sulla base delle informazioni in proprio possesso può decidere se la somma pattuita è sufficiente; in caso contrario può disporre il pagamento di un importo maggiore, qualora ritenga che quello proposto non basti ad assicurare il sostentamento della prole o il genitore obbligato a pagare l’assegno di mantenimento possa permettersi una cifra più alta.

Dal punto di vista pratico, il mantenimento consiste in una quota mensile da versare al genitore che resta a convivere con i figli; l’assegno viene corrisposto direttamente a quest’ultimo. Quando un figlio diventa maggiorenne, può chiedere che la somma venga versata direttamente a lui; in caso contrario, sarà il genitore a continuare a recepire l’importo pattuito. Bisogna precisare come l’assegno di mantenimento non rappresenti un semplice rimborso delle spese sostenute dal genitore che convive stabilmente con la prole ma è la rata mensile di un importo stabilito su base annua; in alcuni casi, le parti possono trovare un accordo per il pagamento una tantum – ossia in un’unica soluzione – della quota di mantenimento; in alternativa, un genitore può adempiere ai propri obblighi inerenti al sostentamento della prole cedendo la proprietà di uno o più immobili.

In aggiunta, il genitore non convivente può essere chiamato a contribuire (per una quota generalmente pari al 50%) ad eventuali spese straordinarie, ossia al di fuori della gestione ordinaria; prima di approntare un esborso di questo tipo, i genitori possono consultarsi a vicenda per trovare un accordo preventivo sulle modalità con cui affrontare oneri imprevisti. L’obbligo di consultare l’altro genitore non sussiste se la spesa in questione si presenta come urgente o strettamente necessaria

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