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Ecco ciò che manca nel dibattito sulla morte di Davide

by La Redazione
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davide-bifolco-corteo-300x225Roma, 9 set – Sulla tragica morte di Davide Bifolco si sta inevitabilmente consumando da giorni il più classico dei dibattiti mediatici, le cui posizioni sono riassumibili grosso modo in due: a) il carabiniere ha fatto bene a sparare perché, date le circostanze, ha potuto legittimamente pensare a una situazione di pericolo e, d’altro canto, chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine si deve prendere le sue responsabilità. Oppure b) Davide e i suoi amici stavano compiendo una ragazzata, a chi non è mai capitato, a 17 anni, di fare qualcosa contro la legge, di sicuro non è un buon motivo per farsi uccidere.

Ora, il primo inconveniente di questo dibattito è che la prima posizione, quella che vorrebbe difendere il carabiniere, in realtà non esprime la posizione ufficiale dell’Arma sulla vicenda. Il militare che ha fatto fuoco non si è affatto giustificato dicendo di aver sparato a causa di una vivida percezione di pericolo. Non si è, in altri termini, fatto carico del suo gesto, assumendone le responsabilità ed evocandone la legittimità. No, il carabiniere, lo abbiamo letto tutti, è “inciampato” e da lì il colpo è partito “accidentalmente”. Il proiettile poteva perdersi nella notte, colpire un vaso su una finestra, sforacchiare un segnale stradale. Invece no, ha colpito Davide Bifolco. Al cuore.

Ecco, il primo dato con cui fare i conti è questo. Non è in questione l’uso legittimo o illegittimo delle armi da fuoco, poiché quest’uso è stato “accidentale”. Tutto il dibattito sul fatto che i tre ragazzi se le siano andate a cercare o meno è tagliato fuori da questa versione. Ancora una volta, quindi, dobbiamo parlare di un pistolero provetto per caso. Un poliziotto spara da un lato all’altro di un’autostrada ma il colpo centra Gabriele Sandri solo per caso, a causa della deviazione della rete, così come è solo per il rimbalzo su un calcinaccio che lo sparo di un carabiniere uccide Carlo Giuliani (per citare due casi noti e molto diversi fra loro). E ora, di nuovo, dobbiamo credere a questa storiella dei Mister Bean, che inciampano, sparano a casaccio, scivolano su una buccia di banana, trasformandosi del tutto casualmente in cecchini implacabili. Il fatto che ci venga propinata ancora una volta una cosa del genere azzera ogni possibilità di dibattito.

Ma ammettiamo pure che in seconda battuta il carabiniere ammetta di aver sparato consapevolmente e volontariamente. Era in diritto di farlo? Qui, però, la storia della “ragazzata” c’entra poco. Se nell’ambito di un gioco del tutto innocente i tre avessero agitato una pistola giocattolo, per esempio, il carabiniere avrebbe potuto benissimo aprire il fuoco con piena legittimità. La motivazione soggettiva conta poco e ancor meno conta l’emotività che inevitabilmente entra in gioco quando muore un minorenne. Cerchiamo allora di capire se, una volta ammessa la volontarietà dello sparo, quest’ultimo possa essere giustificato. In fondo se i carabinieri hanno delle armi, esisteranno dei casi in cui queste possano essere usate.

Ora, l’art. 53 del codice penale sentenzia che il pubblico ufficiale che fa uso delle armi non è punibile “quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”. Ora, Daniele Bifolco non stava commettendo una violenza né una strage, un naufragio, una sommersione, un disastro aviatorio, un disastro ferroviario, un omicidio volontario, una rapina a mano armata o un sequestro di persona. Stava però tentando di “vincere una resistenza all’Autorità”, concetto invero piuttosto vago.

La giurisprudenza si è allora impegnata per fare chiarezza sui limiti dell’uso legittimo delle armi. Cercando su internet se ne viene a sapere di più. Troviamo, per esempio, sul sito della Associazione nazionale funzionari di polizia (!) un rimando ad alcune sentenze eloquenti: “Cass. pen., Sez. IV, 27/4/1989, n. 6327, con cui si è esclusa l’applicabilità dell’art. 53 c.p. nell’ipotesi di inottemperanza all’intimazione dell’ALT da parte delle Forze dell’Ordine; Cass. pen., Sez. IV, 1°/3/1995, n. 2148, con cui è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo un brigadiere dei Carabinieri che aveva sparato un colpo di pistola contro il parabrezza di un veicolo il cui conducente non si era fermato all”ALT”, uccidendo quest’ultimo; Cass. pen., Sez. I, 3/2/1983, n. 941, la quale afferma che sia la violenza che la resistenza si caratterizzano per l’impiego della forza, fisica o morale, distinguendosi solo per il fine perseguito dai soggetti e che, pertanto, non è configurabile la scriminante di cui all’art. 53 c.p. in caso di uso delle armi contro un soggetto datosi alla fuga; così anche Cass. pen., Sez. IV, 15/9/1986, n. 9285 e Cass. pen., Sez. I, 20/5/1991, n. 5527”.

E se il dibattito, se proprio dibattito s’ha da fare, ripartisse da qui?

 

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