Roma, 25 gen – I “rider”, impiegati nella consegna a domicilio di cibo e non solo, sono da considerarsi lavoratori subordinati e quindi dipendenti a tutti gli effetti, in nessun modo inquadrabili come autonomi o liberi professionisti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo in pieno la richiesta presentata da cinque ciclo-fattorini di Torino.
Una sentenza storica
La sentenza n. 1663, emessa dalla sezione Lavoro della Suprema Corte, è destinata a segnare un pietra miliare nell’ambito della disciplina giuslavoristica all’interno della cosiddetta “gig economy”. Dal 1 gennaio 2016, si legge infatti, “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siamo organizzate dal committente”.
Nel momento in cui l’organizzazione dei compiti non è lasciata al lavoratore ed è invece “marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
Foodora sconfitta due volte
La vertenza si era aperta nel 2018 quando i cinque rider avevano presentato le proprie istanze al tribunale di Torino, venendo sconfitti in primo grado. L’appello aveva però ribaltato le carte in tavola, con una sentenza confermata adesso dalla Cassazione.
La portata della decisione degli ermellini spalanca così le porte a forme più ampie di tutela per i rider. Dovendoli considerare al pari di lavoratori dipendenti, viene loro riconosciuta l’immediata applicabilità di un contratto collettivo – nello specifico quello della logistica – oltre a riconoscergli tutte le tutele del caso in termini ad esempio di malattia, ferie, tredicesima e tfr.
Filippo Burla
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Prevedo il fallimento di food ora, glovo, Deliveroo in 3, 2, 1….