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Immigrazione, le anomalie italiane: dai numeri della protezione umanitaria alle incredibili sentenze dei tribunali

by Francesca Totolo
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Roma, 1 ott – Ancora prima che il primo Decreto sicurezza di Matteo Salvini diventasse legge, avevamo già trattato dell’anomalia solo italiana della protezione umanitaria, concessa ai “migranti economici” per evitare l’ovvio rimpatrio. Ora il governo giallofucsia, forte del tonfo elettorale del Movimento 5 Stelle, sta spingendo per l’abolizione dei due Decreti di Salvini, e quindi per la reintroduzione del viatico salva clandestini, inserito nell’ordinamento italiano dal governo Prodi nel 1998 con il Decreto legislativo “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

La truffa della protezione umanitaria

La protezione internazionale, così come sancita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha lo scopo di dare “una condizione giuridica più stabile a quegli stranieri o apolidi che restavano sfollati o fuggitivi perché temevano di rientrare in patria dopo gli sconvolgimenti politici, etnici e territoriali successivi alla Seconda Guerra Mondiale”. La Convenzione sancisce due tipi di status: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Quindi la protezione umanitaria, come succede negli altri Paesi dell’Unione Europea, dovrebbe essere concessa agli immigrati solo occasionalmente e non sistematicamente come avveniva fino al 2018 in Italia. Ciò ha rappresentato un vero e proprio salvacondotto per i cosiddetti migranti economici. Considerando i dati consolidati de “I numeri dell’asilo” pubblicati dal Viminale, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, lo status di rifugiato è stato concesso a 29.013 richiedenti asilo (7 per cento), la protezione sussidiaria a 47.982 richiedenti asilo (12 per cento), e la protezione umanitaria a 90.768 richiedenti asilo (23 per cento).

Addirittura, la protezione umanitaria è stata concessa al 28 per cento dei richiedenti asilo nel 2014 e al 25 per cento nel 2017. Nonostante gli escamotage dei governi della sinistra per distribuire permessi di soggiorno a pioggia agli immigrati senza requisiti per l’asilo, dal 2013 al 2018, sono stati ben 227.523 i dinieghi alle richieste d’asilo (58 per cento). Come ormai è risaputo, però gli stranieri, sebbene avessero ricevuto il foglio di via, sono rimasti in territorio italiano, stretti tra le chiusure dei confini europei (Francia e Austria) e la mancanza di appositi sistemi di rimpatrio. Ad oggi, si contano più di 600mila clandestini liberi di circolare in Italia.

Da un rapido sguardo alla comparazione dei numeri dell’asilo del 2018 e del 2019, ovvero l’anno in cui è diventato effettivo il Decreto sicurezza di Salvini (abolita la protezione umanitaria e introdotta la protezione speciale, perfettamente in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea), il numero dei dinieghi alle richieste d’asilo è passata dal 66 per cento (60.147) all’81 per cento (76.798), con la protezione speciale concessa solo all’1 per cento dei richiedenti (616).

Facendo un rapido calcolo, l’Italia ha donato in sei anni circa 90mila protezioni umanitarie che equivalgono a 2 anni di permesso di soggiorno. Ciò equivale, se non consideriamo ulteriori rinnovi, a 2,3 miliardi di euro di soli costi diretti (diaria di 35 euro al giorno) per l’accoglienza di immigrati che non ne avrebbe avuto il diritto negli altri Paesi europei.

Le sentenze assurde dei tribunali

Dopo aver ricevuto il diniego dalle Commissioni territoriali, i richiedenti asilo possono fare ricorso in Cassazione, grazie al patrocinio gratuito di cui possono usufruire. Le spese legali sono a carico dei contribuenti italiani, al costo di 50-60 milioni di euro ogni anno. La professoressa Anna Bono dell’Università di Torino ha raccolto le sentenze più assurde che hanno regalato permessi di soggiorno. La Corte d’appello di Potenza, il 6 marzo 2020, ha concesso la protezione sussidiaria a un richiedente asilo del Gambia di fede islamica che sosteneva di essere fuggito dalla condizione di schiavitù impostagli dalla scuola coranica alla quale la sua famiglia lo aveva affidato in Senegal. Non poteva semplicemente affidarsi alle istituzioni democratiche senegalesi riconosciute internazionalmente? Il 13 agosto scorso, il tribunale di Bari invece ha riconosciuto protezione speciale ad un cittadino del Senegal perché l’espulsione lo esporrebbe “a pericolo della dignità” (nel 2014 aveva chiuso il suo negozio in Senegal e quindi il rimpatrio “comporterebbe una estrema vulnerabilità”) e perché “in Senegal il numero complessivo di casi di persone colpite da Covid-19 ha subito un notevole incremento” (il Senegal è uno dei Paesi africani che sta meglio affrontando l’emergenza coronavirus).

Sempre grazie al Covid-19, un richiedente asilo pakistano ha ottenuto il permesso di soggiorno perché il governo di Islamabad sta privatizzando il sistema sanitario e quindi il rimpatrio lo avrebbe esposto a condizioni di “estrema vulnerabilità”. Il 30 giugno scorso, “l’inadeguatezza dei rimedi posti in essere dal governo (del Bangladesh, ndr) per contenere la propagazione di tale pericolosa malattia” è stata la motivazione della protezione speciale concessa ad un immigrato bengalese dal tribunale di Napoli. In Bangladesh, i dati aggiornati ad oggi sul coronavirus indicano che i morti calcolati su un milione di abitanti sono 32 (in Italia, 594) e che i contagi calcolati su un milione di abitanti sono 2.202 (in Italia, 5.210). Mentre in Pakistan ci sono 29 morti per milione di abitanti e 1.409 il numero di contagi su un milione di abitanti. Nel luglio scorso, i giudici del tribunale di Perugia hanno concesso la sospensiva del provvedimento di espulsione ad un nigeriano che, a suo dire, era stato condannato in patria per colpa del suo orientamento sessuale. Pur non essendoci prove certe, l’istanza è stata accolta proprio in virtù del “beneficio del dubbio”.

Un cittadino del Mali, con permesso di soggiorno scaduto e disoccupato, è stato graziato dal tribunale di Roma per le condizioni di sicurezza nel Paese d’origine, sebbene i caschi blu delle Nazioni Unite siano impiegati contro i terroristi nelle regioni del nord e al sud non ci sia nessun conflitto armato in corso. Il 14 agosto scorso, il tribunale di Genova ha concesso lo status di rifugiato ad un richiedente asilo nigeriano perché, a suo dire, gli abitanti del suo villaggio lo volevano obbligare a prendere il posto del padre come sacerdote dell’oracolo “Ogbunabali”. Il nigeriano sarebbe stato perseguitato perché “aveva abbracciato la fede di Testimone di Geova”. Sono decine le sentenze di questo tipo emesse per ovviare all’abolizione della protezione umanitaria. L’ideologia “senza frontiere” sembra essere sempre più presente nei tribunali italiani. “Fatta la legge, trovato l’inganno”, recita un vecchio proverbio.

Francesca Totolo

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