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Prevenzione incendi: a ottobre 2022 entrati in vigore i nuovi decreti

by La Redazione
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La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro ha cambiato pelle, come non faceva da tempo, rivedendo le vecchie regole.

Grazie a tre nuovi decreti, emanati in attuazione del Testo Unico di Sicurezza, ed entrati in vigore definitivamente il 29 ottobre 2022, è stato definitivamente abrogato, in tutte le sue parti, il Decreto ministeriale del 10 marzo 1988.

I tre decreti

Un passo dopo l’altro il percorso si è arricchito di specifiche novità, e tre pacchetti di norme. Si parte dall’ingresso il 25 settembre 2022 del decreto Controlli, emanato il 1° settembre 2021, che trasferisce a settembre del 2023 l’obbligo di qualificazione per i manutentori d’impianti e attrezzature antincendio. Il decreto mette  nero su bianco i requisiti di cui devono essere in possesso i tecnici manutentori, al pari dei criteri generali per il controllo nella manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e di tutta la serie dei vari sistemi di sicurezza antincendio.

Il secondo passaggio in termini d’innovazione è caratterizzato dal decreto GSA, emanato il 2 settembre 2021. Entrato in vigore il 4 ottobre 2022, il decreto ha assicurato la messa a punto di nuovi criteri, riservati alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza, e definito le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

L’ultimo step ruota attorno all’uscita del decreto Minicodice del 3 settembre 2021, che è entrato in vigore il 29 ottobre 2022, fissando i criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, riservati ai luoghi di lavoro.

I motivi della riforma

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 ha incarnato, per più di vent’anni, un autentico punto di riferimento normativo in tema di valutazione dei rischi d’incendio negli ambienti di lavoro. Pietra miliare di settore, ha rappresentato ai tempi dell’emanazione una linea di svolta innovativa, introducendo, ad esempio, tre livelli “qualitativi” di rischio: elevato, medio e basso.

Senza rappresentare, di fatto, un’effettiva regola tecnica, il decreto ha comunque tracciato la via, nel definire i criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione di “attività soggette e non normate”.

Con il passare del tempo, il decreto è maturato, ma è stato superato inevitabilmente dall’evoluzione normativa che ha coinvolto il settore. E sono le novità ad aver reso assolutamente inderogabile una revisione generale, che rende più semplice l’applicazione delle nuove norme, oggi, così come in futuro. Il tutto addirittura triplicando le potenzialità di uno strumento, che ora si presenta più snello e rispondente alle necessità, grazie alla terna di soluzioni, rese necessarie dall’estensione della materia da normare.

Di facile lettura, i tre decreti offrono rispose puntuali a tutti i professionisti che lo devono utilizzare.

Fra le novità …

…  corre l’obbligo:

  • della formazione dei tecnici manutentori con novità in fatto di durata e contenuto dei corsi;
  • della redazione, da parte del datore di lavoro, di un  piano di emergenza antincendio nel caso in cui siano presenti almeno 10 lavoratori, le attività svolte rientrino fra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, il luogo di lavoro risulti aperto al pubblico e sia in grado di ospitare, contemporaneamente, più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti in azienda;
  • dell’individuazione, spettante al datore di lavoro, degli addetti alla gestione delle emergenze, che ogni 5 anni dovranno partecipare a regolari corsi di aggiornamento.

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