Roma, 20 gen – Cosa è contenuto nel misterioso contratto del vaccino per il coronavirus che la Ue ha stipulato con l’azienda Curevac e che la stessa casa farmaceutica è così restia nel voler rendere pubblico?
Il misterioso contratto del vaccino Curevac
Nei giorni scorsi si sono susseguite senza sosta le testimonianze degli europarlamentari che sono riusciti a visionare detto contratto: tutte parlano di poche decine di minuti concesse per esaminare decine di pagine – senza poter prendere appunti o scattare foto – una selva di omissis proprio in corrispondenza delle informazioni più sensibili – prezzo, luogo di produzione, attribuzione di responsabilità per i danni causati dagli effetti collaterali del vaccino. Alla faccia della trasparenza.
Ebbene, il testo dell’accordo semi oscurato messo a disposizione degli eurodeputati è stato visionato da Il Tempo che ne ha riportato alcuni punti.
Il contratto spiega che il vaccino potrebbe non essere efficace
A pagina 4 del contratto la Curevac specifica che «le tempistiche di sviluppo accelerate per fornire la sperimentazione clinica e il programma di follow-up concordato con l’Ema comportano che il contraente (la casa farmaceutica, ndr) in nessuna circostanza può garantire, o assumersi alcuna responsabilità, al momento dell’entrata in vigore del presente APA (l’accordo, ndr) che il Prodotto (il vaccino, ndr) produca i risultati desiderati, cioè mostri un’efficacia sufficiente per prevenire un’infezione da Covid-19, o essere senza effetti collaterali inaccettabili». In parole povere, nel suo contratto la Curevac stabilisce di non poter garantire che il vaccino, pagato dieci euro a iniezione e acquistato in milioni di dosi, sia effettivamente efficace.
Saranno gli Stati membri a pagare se qualcosa va storto
Inoltre, gli Stati membri «condivideranno i rischi» e saranno «obbligati a indennizzare il contraente in caso di responsabilità sostenuta, liquidazioni pagate e determinati costi relativi a reclami di terzi». Toccherà agli Stati pagare, perché «le disposizioni contenute nella presente clausola di indennizzo», riflettono «le circostanze eccezionali della pandemia e la necessità di sviluppare nuovi vaccini a una velocità senza precedenti al fine di consentire una scala molto ampia di immunizzazione».
La Curevac si mette poi al sicuro stabilendo che «Ciascuno Stato membro dovrà indennizzare e tenere indenne il contraente (la casa farmaceutica, ndr), le sue affiliate, i subappaltatori e i sub-licenziatari, compresi i partner contrattuali coinvolti in ricerca, sviluppo, produzione e/o consegna, i funzionari, i dirigenti, i dipendenti e altri agenti, rappresentanti e fornitori di servizi (insieme, le “Persone indennizzate”) per responsabilità sostenute in relazione a danni personali, danni materiali e perdite». Le eccezioni per cui gli Stati non debbano pagare i risarcimenti sono purtroppo coperte da omissis.
Ed ecco infine per quali danni gli Stati saranno tenuti a pagare: «L’indennizzo sarà disponibile solo per le Perdite che consistono in: (1) responsabilità nei confronti della Parte lesa (omissis) per morte, lesioni fisiche, mentali o emotive, malattia, disabilità, costo dell’assistenza, perdita o danno alla proprietà, perdita di guadagni e interruzione dell’attività; (2) tutti i costi ragionevoli e necessari relativi a tali Perdite, comprese le spese legali, gli onorari di esperti e altre spese di contenzioso o di transazione».
Cristina Gauri