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Green pass e documenti d’identità: chi e quando può effettuare il controllo

by Cristina Gauri
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Roma, 10 ago — Il primo punto lo ha già chiarito ieri il ministro Lamorgese: i titolari e i gestori dei locali pubblici sono tenuti a verificare che i clienti siano muniti di Green pass — fatta esclusione per la consumazione all’aperto e al bancone — senza però poterne verificare la corrispondenza con il documento d’identità. Niente ristoratori-sceriffi quindi, i controlli sull’autenticità della certificazione verde spettano unicamente alle forze dell’ordine.

Si scioglie così il dubbio sorto dopo l’approvazione del decreto Green pass dove non veniva menzionato l’obbligo per i ristoratori di controllare l’identità dell’avventore, mentre l’app deputata alla scansione del Green pass contiene la questa indicazione: «Per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici sotto riportati con quelli di un valido documento di identità». Da qui la sollevazione di gran parte dei ristoratori che si erano ritrovati a doversi scontrare con la clientela infuriata: «Non siamo poliziotti».

Oggi una circolare del capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Bruno Frattasi, farà luce sulle modalità per l’accesso in tutti i luoghi dove è obbligatoria la certificazione verde. 

Green pass, i ristoratori non potranno controllare il documento d’identità 

All’ingresso dei locali pubblici interessati dall’obbligatorietà del Green pass bisognerà consegnare il certificato vaccinale sotto forma cartacea o di app, ma titolari e gestori non potranno e non dovranno chiedere il documento di identità per verificare che il certificato appartenga a chi lo ha mostrato. Palazzo Chigi fa sapere che «tutte le forze dell’ordine saranno impegnate nel far rispettare il green pass». I furbetti agiranno a loro rischio e pericolo: nel Qr code sono contenute le generalità del portatore — sesso, età anagrafica, etc. Le forze dell’ordine eseguiranno controlli a campione nei locali per verificare eventuali irregolarità.  

Le sanzioni

Chi viene trovato senza Green pass dove ne sussiste l’obbligo rischia la multa da 400 a 1.000 euro. Scatterà la denuncia per falso se il Green pass è contraffatto o sei i dati del cliente non corrispondono con quelli presenti sul certificato. Il gestore non è responsabile di un’eventuale falsificazione dei dati: incorrerà in sanzione unicamente se lascia entrare un cittadino sprovvisto di certificazione. Oltre alla multa, rischia la sanzione amministrativa della chiusura da 1 a 10 giorni «dopo due violazioni commesse in giornate diverse, alla terza violazione».

I trasporti

Dall’1 settembre fino al 31 dicembre è fatto obbligo di esibire il Green pass per salire su aerei, navi, traghetti (Stretto di Messina escluso), treni Intercity e ad alta velocità. Certificazione verde obbligatoria anche gli autobus a lunga percorrenza che collegano più di due Regioni. Nessun obbligo per il trasporto pubblico urbano — autobus, metropolitane e tram. Se per salire sulle navi e sugli aerei è già prevista la presentazione del documento d’identità, si aspettano le direttive del Viminale per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza.

Cristina Gauri

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