Roma, 16 apr – Le ordinanze antifasciste? Sono del tutto incostituzionali. E’ quanto stabilito dal Tar della Sicilia. Viene così sancita l’inammissibilità della cosiddetta “clausola antifascista” per l’utilizzo e l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Stando a quanto stabilito dal tribunale regionale siciliano non si può quindi costringere nessuno a sottoscrivere un’apposita dichiarazione al riguardo, senza la quale alcuni comuni italiani avevano deciso di impedire finanche l’allestimento di gazebo o banchini per lo svolgimento di attività politiche. In soldoni la sentenza afferma dunque l’incostituzionalità delle ordinanze antifasciste, ma vediamola nel dettaglio perché ribadisce anche altri concetti fondamentali ai fini della libertà di manifestazione del pensiero.
Ordinanze antifasciste, la sentenza del Tar siciliano
Il Tar siciliano afferma che è “illegittimo imporre al richiedente la concessione N. 01561/2019 REG.RIC. di suolo pubblico di effettuare affermazioni che appaiono, almeno in parte, lesive del diritto inviolabile (ai sensi dell’art. 2 Cost.) alla libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’art. 21 Cost. nella parte in cui tutela anche la libertà di pensiero e il diritto al silenzio, cioè a non manifestare le proprie convinzioni”. E’ un’affermazione particolarmente importante, perché i giudici specificano non soltanto che la libertà di manifestazione del pensiero è sacrosanta e inviolabile come sancito dalla Costituzione italiana, ma che lo è pure il diritto al silenzio. Ovvero nessuno può essere costretto a specificare la propria opinione su qualsivoglia questione.
“Deve, altresì, precisarsi – scrive il Tar siciliano – che le limitazioni alla libertà di cui all’art. 21 Cost. che discendono dall’ordinamento costituzionale e, in particolare, dalla XII disp. trans. della Cost. non si riverberano sulla libertà di formazione del pensiero nel cosiddetto ‘foro interno’, dal momento che, in disparte ogni considerazione in ordine all’assoluta impossibilità di controllare quest’ultimo, è la connotazione pubblica della manifestazione del pensiero a delineare la rilevanza penale delle condotte tipizzate dalla legge Scelba”.
Di conseguenza, spiegano i giudici siciliani, “il diniego e la previsione regolamentare impugnati, laddove richiedono il rilascio di dichiarazioni che hanno ad oggetto, nella sostanza, l’impegno a non commettere il reato di apologia del fascismo risultano pleonastici e tautologici”. Per questo ledono il “principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, specie laddove il rilascio delle suddette dichiarazioni condiziona la conclusione del procedimento”. E ledono pure il “principio di proporzionalità, laddove conculca la libertà di pensiero in vista di obiettivi pubblici che, pur legittimi, possono essere perseguiti con più appropriati ed efficaci strumenti, pertinenti rispetto alle finalità del provvedimento”. La decisione segue la precedente affermazione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Eugenio Palazzini
1 commento
Gent.mo Eugenio Palazzini le chiedo cortesemente se mi mi può girare l’ordinanza in questione o mandarmi il collegamento per poterla scaricare. La vorremmo impugnare contro il comune che ci ha obbligati a sottoscriverla per poter fare i banchetti di Fratelli d’Italia.
Grazie ancora e un cordiale saluto.
Franco Troccoli