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Approvato ddl Sport nella Costituzione italiana, non accadeva dal Ventennio

by Andrea Bonazza
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Roma, 14 giu – Dopo una prima vittoria in Senato, il 23 marzo scorso, è stato approvato anche alla Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione. A Montecitorio il provvedimento ha ricevuto 365 voti favorevoli e 2 contrari, con 2 astenuti.

A differenza del Ventennio precedente, fin dalla sua nascita la Costituzione della neonata Repubblica Italiana non espresse mai la volontà di tutelare lo sport e l’attività fisica. Forse anche proprio a causa della grande attenzione che il Governo fascista diede alle attività sportive, la nuova Costituente eletta il 2 giugno 1946 aveva ritenuto opportuno non occuparsi direttamente di sport.

Allora, si inserì svogliatamente qualcosa che allo sport potesse avvicinarsi, nell’articolo 2 in cui si parla di “formazioni sociali” ove si svolge “la personalità dell’individuo”. Arrivando poi all’art. 18, nel quale si richiama la libertà di associazione; “libertà”, questa, messa sempre più in discussione, soprattutto con i Dpcm degli ultimi due anni.

La prima Carta dello Sport

A differenza di chi riscopre solo oggi lo sport nella Costituzione, il governo fascista dedicò da subito molta attenzione al settore sportivo e in questo fu pioniere mondiale. Prima dell’ascesa di Benito Mussolini, infatti, ben poche erano le politiche sportive in Italia e nel mondo. Basti pensare che, addirittura, la sinistra di inizio Novecento era contro lo sport in quanto ritenuto dai socialisti “uno dei tanti tranelli che l’attuale sistema di governo burocratico borghese instaurò”.

Nel 1926 l’Italia del Duce fondò l’Opera Nazionale Balilla che provvide all’insegnamento di educazione fisica fin dalla scuola elementare, cosa per quei tempi straordinaria. Così facendo, l’istituzione fascista riprendeva il concetto greco-romano della mens sana in corpore sano che forgiò gli antichi eroi e geni italici.

Nel Ventennio l’educazione fisica era dunque considerata al pari delle altre materie scolastiche. Alle ore di educazione fisica scolastica si doveva però integrare la preparazione fisica fornita fornita anche dalle organizzazioni, talvolta in un dopo-scuola che vedeva crescere i ragazzi lontani dalle strada.

Nel 1928 viene poi emanata la “Carta dello Sport“, che deliberava sui compiti attribuiti ai vari enti ed ai vari organi, sui rapporti che fra di essi devono intercorrere e sui limiti dei rispettivi campi di azione.

La mussoliniana Carta dello Sport stabiliva che l’Opera Nazionale Balilla si sarebbe occupata dell’educazione fisica dei balilla e degli avanguardisti, ma che la specializzazione nelle varie attività sportive era riservata al CONI. Venne istituita la “tessera unica per tutti gli iscritti alle singole federazioni sportive”. In questa tessera venivano inoltre tenute presenti le diverse possibilità economiche dei giovani, venendo incontro a questi.

Negli anni 2000 lo sport si affaccia alla Costituzione

Con la cancellazione dello sport nella Costituzione in seguito alla nascita della Prima Repubblica, governata immancabilmente da Democrazia Cristiana e sinistre, rientrò finalmente nella Costituzione solo nel 2001, anche se in maniera molto blanda. Era l’anno dell’euro e dell’Europa di Prodi. L’anno della globalizzazione. Nell’articolo 1 della legge 280, del 2003, si arriva a leggere testualmente:

“La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

Sembra che all’epoca venne fatto più un contentino alle normative europee, che non agli sportivi italiani

Negli anni a cavallo con l’entrata nel terzo millennio, i legislatori si erano principalmente occupati di emanare leggi relative allo sport solo se esse venivano dettate dall’emergenza. Ciò accadde per la legge sul professionismo sportivo, resasi necessaria dopo che il pretore del lavoro di Milano sequestrò il “mercato” dei calciatori. Un altro elemento che richiedeva interventi fu allora la normativa che regola l’autonomia della giustizia sportiva, indispensabile per risolvere conflitti insanabili tra i giudici di gara e la giurisdizione amministrativa.

La iniziale mancanza dello sport nella Costituzione consentì allo Stato di fregarsene fin quando gli interventi per esso non fossero più procrastinabili.

In seguito all’avvento della legge n. 280 del 2003, che ha convertito il decreto legge numero 220 dell’agosto 2003, l’esecutivo ha nuovamente posto mano al decreto legislativo n. 242/99. Inizia ad avvicinarsi ancora un pò di più lo sport nella Costituzione. Con il decreto legislativo n. 15/2004, in esso furono inseriti tra i poteri assegnati alla giunta del CONI, alcuni rilevanti profili inerenti alla giustizia sportiva, in precedenza poco considerata nella normativa di riordino del CONI.

Testualmente dalla legge: “Obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale”. Il secondo punto poi prevede che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni.

Segue il terzo punto: “razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”. In base a tali indicazioni, il CONI ha varato, nel 2014, il codice unico di giustizia sportiva, valido per tutte le Federazioni.

Il pressing del 2011 sulla giustizia sportiva

Con la sentenza dell’11 febbraio 2011, pur respingendo la questione di costituzionalità sollevata dal TAR del Lazio, i giudici hanno offerto una lettura ben orientata dello sport nella Costituzione.

“Laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”.

Si precisa, altresì, che il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”.

Dal nulla della Prima Repubblica alla Costituzione

Soprattutto negli ultimi 20 anni, dunque, l’attenzione per lo sport nella Costituzione è via via aumentato, come aumentati sono gli interessi legati economici e le manifestazioni internazionali. Dopo quasi ottant’anni dall’Italia fascista, allo sport è stata finalmente restituita la dignità all’interno dello Stato. L’autonomia della organizzazione sportiva è passata sotto il controllo del Ministero dei Beni Culturali.

La sottosegretaria alla Camera dei Deputati, Valentina Vezzali, intervistata nel pomeriggio da Italpress ha ricordato anche l’importanza dell’attività sportiva nella scuola primaria.Da settembre avremo l’insegnante di scienze motorie per le classi quinte e l’anno seguente per le quarte, ma nella prossima legge di bilancio dovremo andare a coprire tutta la scuola primaria, dalla terza alla prima, per poi sviluppare tutta una serie di altre progettualità, perchè mediante lo sport si può cambiare il mondo”.

In attesa che “il mondo cambi” e che il testo torni al Senato per la seconda deliberazione, si lavora per inserire nell’articolo 33 della Costituzione la tutela dello sport. Il disegno di legge mira a riconoscerne “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Scuola e sport per tornare potenza

In un epoca in cui tutto ha un prezzo e ci si inginocchia in campo al “vil denaro”, laddove sembrano non esistere più nemmeno le bandiere; forse questa correzione nella Costituzione potrà difendere il nostro sport anche dagli attacchi stranieri del mondo globalizzato. L’odierno ok della Camera al disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione, approvato con 2 soli voti contrari e 2 astenuti, porta oggi l’Italia in una nuova era sportiva.

Non solo lo sport però potrebbe in questo rinnovato frangente essere tutelato. La scuola pubblica potrebbe infatti da oggi tornare a contribuire maggiormente alla formazione di nuove generazioni più sane rispetto a quanto vediamo oggi. L’Italia stessa potrebbe rivitalizzarsi e ri-valorizzarsi come avvenne nel passato; non solo a livello di competizioni sportive agli occhi del mondo, ma internamente. Con ben altri valori comunitari e uno stile di vita più sano e forte.

Andrea Bonazza

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