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Terremoto dell’Aquila, la Consulta boccia la legge per la ricostruzione: “Proclama senza copertura”

by Ludovica Colli
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Roma, 30 ott – Brutte notizie per la Regione Abruzzo. L’intero articolato della legge regionale abruzzese n. 28/2018 sulla ricostruzione dell’Aquila dopo il terremoto è incostituzionale perché “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica“. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 227 depositata oggi (relatore Aldo Carosi), con riferimento all’intera legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28 (Abruzzo 2019 – Una legge per L’Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile – Bes). La legge è caduta per violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall’articolo 81 della Costituzione.

Più in generale, ci tiene a precisare la Consulta, la sentenza è “una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie per fronteggiare gli interventi in essi contenuti”. La Consulta ha affermato che il principio della copertura “trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futurodel tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016)”. Si tratta di una precisazione che si ricollega al principio di rappresentanza democratica, “posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull’attendibilità della stima e sull’esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione”.

“La copertura finanziaria deve avere un fondamento giuridico”

La Corte ha concluso che “la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese”. I giudici sottolineano che “una legge così complessa e caratterizzata da interdipendenze finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, tutte subordinate alla volontarietà dell’adesione, al momento inesistente, avrebbe dovuto essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall’indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall’articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili”.

Ludovica Colli

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1 commento

Valeria Boschieri 2 Novembre 2019 - 4:21

Possibile che la regione Abruzzo abbia messo in campo una legge regionale fatta in questo modo?
Allora mi domando, se questo vale per una regione, non dovrebbe a maggior ragione valere per la legge di bilancio che qualcuno sta cercando di portare a termine con molteplici sotterfugi?
Non essendo certe le coperture la Consulta boccerà anche la legge di bilancio?

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